Cassazione Penale, Sentenza n. 8408/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Talevi impugnava l'ordinanza del 22/05/2021 che, pur avendo concesso la detenzione domiciliare, aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale per la pena di un anno e nove mesi. Il Tribunale di Ancona aveva motivato il diniego richiamando il vissuto criminale e, soprattutto, le incerte prospettive lavorative del ricorrente dovute alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, che avrebbe impedito a Talevi di lavorare per la Teknogas s.r.l., la quale però aveva manifestato disponibilità all'assunzione. In Cassazione si lamentava altresì che il Tribunale non avesse differito l'udienza per attendere l'esito di un procedimento esecutivo relativo alla sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia svolto una verifica adeguata sull'idoneità trattamentale dell'affidamento in prova, trascurando l'esame complessivo della personalità e del percorso rieducativo successivo alla commissione dei reati e non valutando concretamente i rapporti del ricorrente con l'attuale dirigenza della Teknogas. La Corte ha dato rilievo alla relazione favorevole dell'U.E.P.E. e ha richiamato il principio per cui la disponibilità di un lavoro non è sempre necessaria, potendo essere surrogata da attività volontaristiche. Ha inoltre ritenuto assorbita la doglianza sul mancato differimento dell'udienza, alla luce dell'annullamento operato. L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per un nuovo giudizio da svolgere secondo i principi indicati.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
La norma stabilisce i criteri per la concessione delle misure alternative (affidamento in prova). La Corte interpreta che l'applicazione richiede una valutazione prognostica complessiva della personalità e del percorso rieducativo, non può basarsi unicamente sul titolo esecutivo o sulle pene accessorie; attività volontaristiche possono surrogare la mancanza di un lavoro già disponibile.
art. 125 cod. proc. pen.
art. 125, comma 6 e comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di differimento dell'udienza. La Corte osserva che, pur essendo contestata la mancata decisione sul differimento, la doglianza è resa priva di interesse dall'annullamento con rinvio; in concreto il vizio procedurale non ha determinato la declaratoria autonoma di illegittimità nella decisione finale.
art. 666 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen., comma 5 (e comma 6 citato)
Richiamato come norma di riferimento alle procedure per le misure alternative e alle formalità dell'udienza. La Corte censura il Tribunale per non aver svolto verifiche concrete richieste dal corretto esercizio della valutazione prognostica.
art. 678 cod. proc. pen.
Citato tra le norme richiamate nella doglianza; nella motivazione emerge che le valutazioni sull'esecuzione e sulle misure alternative devono essere contestualizzate nel percorso rieducativo e non limitarsi a considerazioni formali sull'eseguibilità delle pene accessorie.
art. 2639 cod. civ.
La norma è richiamata in relazione agli effetti delle pene accessorie sull'esercizio di cariche sociali. La Corte rileva tuttavia che l'esistenza della sanzione accessoria non esime il giudice dal verificare concretamente il rischio di elusione e i rapporti effettivi tra il condannato e l'attuale dirigenza.
Massime di principio
- Per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale è indispensabile una valutazione prognostica complessiva della personalità e del percorso rieducativo successivo alla commissione del reato, non una mera ricognizione delle pene accessorie.
- La presenza di una pena accessoria (es. interdizione dalle cariche direttive) non preclude automaticamente la misura alternativa: il giudice deve verificare concretamente il rischio di elusione, i rapporti del condannato con la struttura che potrebbe assumerlo e ogni elemento di garanzia.
- La disponibilità di un lavoro già concretamente disponibile non è un requisito tassativo per l'affidamento in prova; può essere surrogata da attività socialmente utili o volontaristiche che dimostrino prospettive di reinserimento.
- Le valutazioni dell'U.E.P.E. e altri elementi di trattamento rieducativo positivi hanno rilievo probatorio significativo e devono essere considerati con attenzione dal giudice della sorveglianza.
- Se il giudice di merito non compie le necessarie verifiche prognostiche e motivazionali, la Corte di Cassazione è portata ad annullare il provvedimento e a rinviare per nuovo esame applicando i principi indicati.
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