Sentenza n. 7597/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: 1) del D.M. 17 ottobre 2022, n. 1205, adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca e pubblicato in data 14.12.2022, e segnatamente dell'art. 2, comma 1, lett. c), rubricato “Quota base”, nella parte in cui esclude l'UER – Università Europea di Roma dal contributo di € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, D.L. 212/2002, convertito, con modificazioni, in L. 268/2002; 2) della Tabella 1 “I Assegnazione 2022 – Università non statali DM n. 1205 del 17 ottobre 2022” allegata al D.M. 17 ottobre 2022, n. 1205, adottata dal Ministro dell'Università e della Ricerca e pubblicata in data 14.12.2022, nella parte in cui esclude l'UER – Università Europea di Roma dal contributo di € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, D.L. 212/2002, convertito, con modificazioni, in L. 268/2002; 3) ove e per quanto di interesse e/o rilevanti ai fini del decisum, dei precedenti decreti ministeriali attuativi dell'art. 9, comma 12, D.Lgs. 68/2012, nella parte in cui dispongono del contributo di € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, D.L. 212/2002, convertito, con modificazioni, in L. 268/2002; 4) nonché, ove ritenuto applicabile e/o applicato e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del D.P.C.M. 9 aprile 2001; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, nei limiti dell'interesse della ricorrente come illustrato nel presente ricorso; il tutto previa, ove occorra e ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa questione, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, D.Lgs. 68/2012, per violazione degli artt. 3, commi primo e secondo, 34, commi terzo e quarto, e 97, comma secondo, Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. 17 ottobre 2022, n. 1205, e relativa tabella di assegnazione, nella parte in cui escludevano l’università ricorrente dal contributo di 10 milioni di euro previsto dall’art. 4, comma 2, D.L. 212/2002
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’università ricorrente, legalmente riconosciuta con decreto ministeriale del 4 maggio 2005, aveva impugnato il decreto ministeriale 17 ottobre 2022, n. 1205, e gli atti connessi nella parte in cui la escludevano dal contributo di 10 milioni di euro previsto dall’art. 4, comma 2, D.L. 212/2002, convertito dalla L. 268/2002. Aveva inoltre prospettato, ove necessario, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 12, d.lgs. 68/2012 per asserita violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 3 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del tempo trascorso, delle nuove misure adottate dall’università e della nuova disciplina in materia di diritto allo studio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., rilevando che la dichiarazione della ricorrente attestava il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito della controversia. Il giudice ha precisato che il ricorrente dispone dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla decisione; in tal caso il giudice deve dichiarare l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
in ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando interviene prima che la causa sia trattenuta in decisione.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 4, comma 2, D.L. 212/2002, convertito dalla L. 268/2002
contributo di € 10.000.000
Disposizione posta a fondamento del contributo pubblico la cui mancata assegnazione aveva originariamente formato oggetto di impugnazione.
art. 9, comma 12, d.lgs. 68/2012
Disposizione richiamata negli atti impugnati e rispetto alla quale la ricorrente aveva prospettato una questione di legittimità costituzionale, non esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara in modo chiaro di non avere più interesse alla definizione della controversia, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter procedere d’ufficio all’esame del merito o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, motivata da circostanze personali o sopravvenienze normative e fattuali, non equivale a rinuncia al ricorso: produce l’improcedibilità della domanda per venir meno dell’interesse attuale alla decisione.
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