Cassazione Penale, Sentenza n. 16493/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Luciano Scalise per i delitti di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma da fuoco (pistola) con l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa e dell'uso del metodo mafioso, per fatti commessi il 30 dicembre 2010. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: l'evento era riconducibile a un movente passionale e non alla vita dell'associazione mafiosa (il clan "Scalise" era oggetto di indagine solo dal 2019); l'ordinanza non aveva argomentato adeguatamente il collegamento concreto tra la condotta dell'indagato e il metodo mafioso, e aveva altresì omesso giudizi logici sulle esigenze cautelari alla luce della lontananza temporale del fatto e della mancanza di contatti successivi con la vittima.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale carente quanto al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordine di riesaminare la sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. alla luce del principio secondo cui l'aggravante richiede modalità esecutive idonee, in concreto, a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; il giudice del rinvio dovrà altresì considerare il termine di prescrizione dei reati e rivedere le esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.)
menzionata come norma che disciplina l'aggravante del cd. utilizzo del metodo mafioso
L'aggravante si configura solo se le modalita esecutive della condotta sono idonee, in concreto, a evocare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; non basta la sola caratura criminale dell'autore o la mera detenzione/porto dell'arma
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
citato in relazione alla presunzione di pericolosita che il Tribunale aveva richiamato
La Corte richiama che anche quando si applica la presunzione di pericolosita occorre motivare adeguatamente il collegamento fra fatto e aggravante; non puo fondarsi su automatismi
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per gli adempimenti della cancelleria dopo la decisione
Norma procedurale relativa agli adempimenti amministrativi successivi alle decisioni della Corte
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Rv. 283637)
sentenza richiamata come principio di diritto
Principio secondo cui l'aggravante e configurabile quando le modalita esecutive evocano la forza intimidatrice mafiosa, anche se non direttamente indirizzata ai soggetti passivi, purche funzionale alla consumazione del reato
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante del metodo mafioso non basta la sola appartenenza o la 'caratura criminale' dell'autore: occorre motivare come le modalita esecutive del fatto evochino concretamente la forza intimidatrice tipica dell'associazione mafiosa
- Il tempestivo reperimento dell'arma o la detenzione/porto non sono di per se indice univoco di contiguita con ambienti mafiosi: deve emergere nel contesto un dato percepibile che colleghi l'arma all'attivita intimidatoria dell'associazione
- La reticenza della vittima a denunciare puo avere valore indiziario, ma va valutata insieme ad altre circostanze e non e automaticamente riconducibile all'intimidazione mafiosa (possono intervenire cause alternative, es. movente passionale)
- Il giudice che applica misure cautelari deve motivare adeguatamente le esigenze cautelari, tenendo conto anche della distanza temporale del fatto e della proporzionalita della misura; la prescrizione e gli elementi di attualita del pericolo sono rilevanti
- Nei processi cautelari la parte che invoca l'aggravante e la pericolosita deve fornire elementi concreti e specifici; le conclusioni basate su automatismi o su generiche affermazioni associative sono insufficienti
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