Sentenza n. 1974/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- emessa e pubblicata in data 15/04/2024 dal Tribunale di -OMISSIS-, Giudice del Lavoro; e per la condanna della Amministrazione intimata al pagamento di una somma di denaro da fissarsi, ai sensi dell'art. 114, comma IV, lettera e) c.p.a., per il grave ritardo nell'esecuzione del giudicato, a far data dalla notificazione del titolo giudiziario e fino all'effettivo soddisfacimento del credito; con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro relativa alla ricostruzione della carriera, al pagamento delle differenze retributive e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dei servizi a tempo determinato prestati prima dell'immissione in ruolo, con decorrenza dal 1° settembre 2009, condannando il Ministero al pagamento delle differenze retributive da quantificare in separato giudizio e delle spese di lite, distratte in favore del difensore costituito. Ha chiesto l'ordine di ricostruzione della carriera, il pagamento degli arretrati e delle spese processuali, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per il ritardo nell'esecuzione. Il Ministero ha depositato documentazione attestante l'adozione e la registrazione del decreto di ricostruzione della carriera. Il ricorrente ha tuttavia dedotto che le differenze retributive non erano ancora state corrisposte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla ricostruzione della carriera, poiché il Ministero ha provato documentalmente che il relativo decreto aveva superato con esito positivo il controllo preventivo amministrativo-contabile ed era stato registrato il 5 settembre 2025. Ha dichiarato inammissibile la domanda relativa alle differenze retributive: la sentenza del giudice del lavoro conteneva sul punto una condanna generica, limitata all'an della pretesa e con rinvio del quantum a un separato giudizio. La quantificazione richiedeva quindi ulteriori valutazioni di merito e un accertamento cognitorio sul rapporto sottostante, non consentiti nel giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il TAR ha precisato che l'ottemperanza è invece ammissibile quando la condanna apparentemente generica richieda soltanto un'attività automatica di calcolo sulla base di criteri predeterminati e incontrovertibili, senza ulteriori contestazioni o accertamenti. È stata inoltre dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda di pagamento delle spese del giudizio presupposto, poiché la distrazione disposta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. attribuisce il relativo credito direttamente all'avvocato distrattario. La richiesta di penalità di mora è stata respinta: la ricostruzione della carriera era stata completata e il pagamento degli arretrati non poteva essere imposto in ottemperanza, richiedendo una quantificazione da svolgersi in separato giudizio. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è il rimedio per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato, ma presuppone che il comando giudiziale sia sufficientemente determinato e non richieda nuovi accertamenti cognitivi sul rapporto sostanziale.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora può essere richiesta nell'ambito dell'ottemperanza, ma non è applicabile quando l'obbligo non è immediatamente eseguibile perché richiede una previa quantificazione giudiziale o quando l'amministrazione abbia già eseguito la parte definita del comando.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa determina la titolarità diretta del credito per le spese in capo all'avvocato distrattario, con conseguente difetto di legittimazione della parte a richiederne il pagamento.
d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123
La registrazione del decreto di ricostruzione della carriera all'esito positivo del controllo preventivo amministrativo-contabile è stata valorizzata come prova documentale dell'avvenuta esecuzione del giudicato relativamente a tale obbligo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario è ammissibile solo quando il comando giudiziale sia specifico e puntuale e la sua esecuzione non richieda ulteriori valutazioni cognitive sul rapporto sottostante.
- Una condanna generica del giudice ordinario, che accerti soltanto l'an della pretesa e rimetta il quantum a un separato giudizio, non può essere eseguita mediante ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando la quantificazione richieda nuovi accertamenti di fatto o di diritto.
- Una pronuncia apparentemente generica può essere eseguita in ottemperanza se la determinazione concreta dell'obbligazione dipende esclusivamente da un'attività automatica di calcolo fondata su criteri predeterminati, specifici e incontrovertibili, senza necessità di ulteriori accertamenti cognitivi.
- La distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. attribuisce il diritto al pagamento direttamente al difensore distrattario; la parte vittoriosa non è quindi legittimata a domandarne l'esecuzione in proprio.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non può essere disposta per un obbligo già integralmente eseguito né per un'obbligazione la cui esecuzione presupponga una quantificazione da effettuare in un separato giudizio.
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