Cassazione Civile, Ordinanza n. 25579/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società per ottenere la condanna dell'altra società al pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per prestazioni contrattuali eseguite in suo favore. Il giudizio era stato inizialmente introdotto davanti al tribunale di Campobasso, che aveva declinato la propria competenza territoriale; la causa era quindi stata riassunta davanti al tribunale di Larino, prima nelle forme del rito del lavoro e poi in quelle del rito ordinario. Dopo la riassunzione, il tribunale di Larino, ritenendosi a sua volta territorialmente incompetente e individuando come fori competenti quelli di Campobasso o Isernia, ha chiesto d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. Il Pubblico Ministero aveva concluso per l'inammissibilità del regolamento. La questione decisa dalla Corte riguarda esclusivamente la possibilità, per il giudice ad quem dopo una precedente declinatoria di incompetenza, di sollevare d'ufficio il conflitto/regolamento di competenza oltre la prima udienza di trattazione e dopo il rinvio della causa alla precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal tribunale di Larino. Ha applicato il principio secondo cui, quando la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente dal primo giudice, quest'ultimo può rilevare a sua volta la propria incompetenza e chiedere il regolamento d'ufficio solo entro la prima udienza di trattazione; se invece la causa viene rinviata alla precisazione delle conclusioni, o comunque passa a una fase incompatibile con la trattazione ex art. 183 c.p.c., il conflitto non può più essere sollevato. Nel caso concreto, essendo già intervenuto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, la richiesta del tribunale è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
consente il regolamento di competenza d'ufficio da parte del giudice successivamente adito, ma nei limiti temporali ricavati dalla giurisprudenza; nel caso concreto la richiesta è stata ritenuta tardiva
artt. 19 e 20 c.p.c.
richiamati come criteri di competenza territoriale che il tribunale rimettente riteneva applicabili
art. 183 c.p.c.
il passaggio della causa a una fase incompatibile con l'attività di trattazione esclude la possibilità di sollevare il conflitto di competenza
Cass. SU n. 11866 del 2020
richiamata per affermare che il giudice adito in riassunzione può chiedere il regolamento d'ufficio solo non oltre la prima udienza di trattazione
Cass. n. 11185 del 2008
richiamata per il principio per cui la parte dissenziente dalla declinatoria di incompetenza può solo impugnarla
Cass. n. 20488 del 2018
richiamata a conferma del limite alla possibilità di riproporre eccezioni di incompetenza nel giudizio riassunto
Massime di principio
- Quando, dopo una declinatoria di incompetenza territoriale, la causa viene riassunta davanti al giudice indicato come competente, quest'ultimo può sollevare d'ufficio il regolamento di competenza solo entro la prima udienza di trattazione.
- Se il processo, dopo la riassunzione, è già passato a una fase incompatibile con la trattazione ex art. 183 c.p.c., il giudice non può più rimettere la questione di competenza alla Corte di cassazione.
- La parte che non condivida la declaratoria di incompetenza del giudice adito non può ottenere una nuova rimessione della questione nel giudizio riassunto, ma deve utilizzare i mezzi di impugnazione contro la pronuncia di incompetenza.
- Il controllo sulla competenza d'ufficio nel giudizio riassunto è sottoposto a un limite preclusivo processuale: la tardività della richiesta rende inammissibile il regolamento di competenza.
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