Ordinanza n. 1984/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - a) del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente a fronte dell'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e 25 Legge n. 241/1990 s.m.i. avente ad oggetto “Nomine finalizzate al ruolo ex art. 59 D.L. n. 73/2021 e D.L. n. 44/2023. GPS Napoli - I Fascia - c.d.c. ADMM. Prof.ssa Concetta GIULIANO. Istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990 smi”, trasmessa a mezzo PEC in data 18 settembre 2025, con la quale la ricorrente ha chiesto all'Amministrazione resistente di accedere, prendere in visione ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente ed ivi precipuamente indicata; - b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali; nonché per l'accertamento e la declaratoria, in favore della ricorrente, del diritto di accesso ai documenti richiesti con contestuale emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti, ex art. 116, comma 4, c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa alle nomine in ruolo da GPS per la classe ADMM nell'anno scolastico 2025/2026
Esito
La controversia
La ricorrente, collocata nella prima fascia delle GPS di Napoli per la classe ADMM con punteggio di 182 e posizione n. 40, contestava di non essere stata immessa in ruolo nonostante avesse presentato domanda con indicazione delle sedi preferite. Rilevava che altri docenti della medesima graduatoria, con punteggio inferiore, erano stati immessi in ruolo presso sedi da lei indicate. Per verificare le ragioni dell'apparente anomalia, presentava il 18 settembre 2025 un'istanza di accesso ex artt. 22 e seguenti l. n. 241/1990, chiedendo visione ed estrazione di copia della documentazione relativa ai docenti destinatari delle nomine. Deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 l. n. 241/1990, dell'art. 2 della medesima legge e dei principi generali del procedimento amministrativo, nonché sviamento e manifesta ingiustizia. L'amministrazione scolastica si costituiva solo formalmente e non forniva i chiarimenti richiesti dal giudice.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sulla domanda di accesso. Rilevato che l'U.S.R. Campania non aveva adempiuto all'ordinanza istruttoria n. 909 del 9 febbraio 2026, ha reiterato gli incombenti istruttori, assegnando all'U.S.R. un ulteriore termine improrogabile di venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. L'amministrazione dovrà trasmettere una documentata relazione chiarendo se l'istanza di accesso sia stata riscontrata e, in caso negativo, le ragioni dell'omissione. Il TAR ha avvertito che l'eventuale ulteriore mancato adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
"Nomine finalizzate al ruolo ex art. 59 D.L. n. 73/2021 e D.L. n. 44/2023. GPS Napoli - I Fascia - c.d.c. ADMM"
Costituiscono la base normativa dell'istanza di accesso documentale proposta dalla ricorrente.
art. 24 l. 241/1990
È richiamato con riferimento ai limiti e alle condizioni dell'accesso documentale dedotti dalla ricorrente.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente quale disposizione che collega al decorso del termine di trenta giorni il silenzio sull'istanza di accesso.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato in relazione all'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di valutare il comportamento delle parti e, nel caso concreto, l'eventuale ulteriore mancato adempimento dell'amministrazione agli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso, quando l'amministrazione non chiarisce se abbia riscontrato l'istanza e per quali ragioni, il giudice può ordinare la trasmissione di una relazione documentata sui fatti rilevanti prima di definire la domanda.
- Il mancato adempimento dell'amministrazione a un ordine istruttorio può giustificare la reiterazione dell'ordine con un ulteriore termine perentorio e può essere valutato dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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