Sentenza del 20/12/2017 n. 30562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva confermato un avviso di accertamento relativo all'anno 2003, con recupero di maggiori imposte IVA, IRAP e IRPEG. I rilievi riguardavano, da un lato, una presunta sottofatturazione nella vendita della nuda proprietà di un capannone industriale, ceduta per 360.000 euro e rivenduta dopo soli venti giorni per 720.000 euro, in presenza di stretti legami societari e familiari tra le imprese coinvolte; dall'altro, una rettifica delle rimanenze finali, ritenute sottovalutate rispetto al costo storico. La società contestava l'uso del valore di mercato, l'insufficienza degli indizi, la qualificazione dell'operazione come simulata, l'omessa valutazione delle proprie prove e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la ricostruzione presuntiva del maggior corrispettivo, fondata su fatti storici certi e su indizi gravi, precisi e concordanti: la rilevante differenza tra i prezzi, la rapidità delle cessioni, l'assenza di modifiche al bene e i rapporti societari e familiari tra le parti. La Corte ha chiarito che non è stato applicato astrattamente il valore normale di mercato, ma è stato ricostruito il corrispettivo effettivo sulla base di successive cessioni dello stesso immobile. È stata inoltre confermata la valorizzazione delle rimanenze al costo e dichiarato inammissibile il motivo sulle sanzioni, perché generico e proposto per la prima volta in cassazione. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 1
La determinazione della base imponibile IVA deve riferirsi al corrispettivo dell'operazione; tuttavia, il corrispettivo può essere ricostruito presuntivamente quando emergano elementi gravi, precisi e concordanti di occultamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Consente la rettifica dell'IVA dichiarata sulla base di elementi probatori e presuntivi idonei a dimostrare l'infedeltà della dichiarazione.
Direttiva IVA n. 2006/112/CE, art. 73
La base imponibile IVA è normalmente costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto o da ricevere; la sentenza non ravvisa una violazione della norma perché il corrispettivo è stato ricostruito sulla base di presunzioni.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3, convertito dalla L. n. 248 del 2006
La Corte esclude che l'accertamento sia stato fondato automaticamente sul valore normale di mercato, criterio non utilizzato come presunzione legale, ma su elementi concreti relativi alle successive cessioni dello stesso bene.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 2
Rileva per la determinazione delle plusvalenze e del corrispettivo fiscalmente rilevante; la decisione ammette la ricostruzione del corrispettivo effettivo mediante presunzioni qualificate.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Consente la rettifica analitico-presuntiva del reddito quando l'Amministrazione disponga di elementi idonei a dimostrare maggiori componenti positivi non dichiarati.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 93
Le rimanenze finali devono essere valorizzate secondo il costo, salvo le regole specifiche previste dalla norma; perciò perizie sul valore commerciale o sullo stato del bene non sono decisive se non contestano il costo storico contabilmente rilevante.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Riguardano la valutazione delle prove da parte del giudice; il motivo è stato ritenuto assorbito dopo il rigetto delle censure sulla motivazione e sulla ricostruzione presuntiva.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la qualificazione dell'operazione come simulata non ha costituito ultrapetizione, ma un argomento ulteriore a sostegno della contestazione del corrispettivo non veritiero.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Rileva in materia di disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettive condizioni di incertezza; la relativa domanda deve essere specificamente dedotta e tempestivamente proposta.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Prevede l'esclusione della responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria, non riconoscibili sulla base di allegazioni generiche.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Tutela il contribuente in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa; la Corte ha escluso l'applicazione della tutela perché la richiesta era generica e tardiva.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può contestare una sottofatturazione senza applicare automaticamente il valore normale di mercato, purché ricostruisca il corrispettivo effettivo mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La rivendita dello stesso bene a un prezzo molto più elevato in un breve arco temporale costituisce un forte elemento presuntivo, soprattutto se il bene non ha subito modifiche e le società coinvolte presentano legami familiari o societari.
- Quando esistono rapporti di controllo, comunanza di amministratori o collegamenti familiari, il contribuente deve fornire una spiegazione economica concreta e documentata della differenza di prezzo; una semplice perizia sul valore di mercato può non essere sufficiente.
- La qualificazione dell'operazione come simulata o interposta può essere utilizzata dal giudice come argomento rafforzativo della contestazione del corrispettivo, purché la decisione resti fondata sugli elementi già posti a base dell'accertamento.
- Per contestare la valorizzazione delle rimanenze occorre dimostrare errori nel calcolo del costo fiscalmente rilevante; elementi relativi al valore commerciale, alla qualità o alla futura vendibilità del bene possono essere irrilevanti.
- La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa deve essere formulata in modo specifico e nei gradi di merito; un rinvio generico alle argomentazioni del ricorso o una richiesta proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove: occorre individuare precisamente il fatto decisivo omesso e dimostrare perché avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.
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