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Sentenza

Sentenza n. 5307/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento Ordinare alla A.O.U. Federico II di Napoli di concludere il procedimento amministrativo provvedendo sulla suddetta istanza, mediante l'ostensione e la consegna tramite PEC o altro formato di copia autentica, ai sensi della Legge 241/1990 e e dell'art. 4 della L. 24/2017 della documentazione richiesta con la PEC del 24/04/2026: 1) cartelle cliniche, consulenze, ed esami, ivi compresi esami di laboratorio, referti per immagine ed ogni altro documento, o dato relativamente a -OMISSIS- -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-) copia conforme della cartella clinica relativa al ricovero del 14-16/03/2016 (n. -OMISSIS-), 26/10/2016 e 12/07/2017, tutte, complete con allegati (esami, consulenze specialistiche, mod. consenso informato, referti, ecc.).

Giustizia amministrativa202603443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Federico II sull’istanza di accesso del 24 aprile 2026 alle cartelle cliniche relative ai ricoveri del 2016 e del 2017

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (paziente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 116 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’A.O.U. Federico II sulla richiesta PEC del 24 aprile 2026 di copia conforme delle cartelle cliniche e della documentazione diagnostica e terapeutica relativa a ricoveri del 2016 e del 2017, connessi al trapianto renale e alle successive complicanze. Ha dedotto il diritto di accesso alla propria documentazione sanitaria ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell’art. 4, comma 2, della l. 24/2017, senza necessità di dimostrare un ulteriore interesse rispetto alla titolarità del rapporto di cura. L’Istituto Superiore di Sanità/Centro Nazionale Trapianti è stato evocato in giudizio per prudenza, in ragione della possibile presenza nelle cartelle di documenti relativi all’organo trapiantato.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, il 18 giugno 2026 l’A.O.U. ha trasmesso le copie delle tre cartelle cliniche richieste, relative ai ricoveri dal 15 marzo al 13 maggio 2016, dal 19 al 29 ottobre 2016 e dal 4 al 19 luglio 2017. Poiché l’ostensione ha soddisfatto integralmente la pretesa e non è stata contestata, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha tuttavia regolato le spese secondo la soccombenza virtuale: la richiesta era fondata, la paziente aveva diritto alla propria documentazione senza dimostrare un interesse ulteriore e l’amministrazione era rimasta inerte per circa cinquantacinque giorni, oltre il termine speciale di sette giorni e quello ordinario di trenta giorni, adempiendo solo dopo la notifica del ricorso. L’A.O.U. è stata quindi condannata a pagare € 1.000, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione ai difensori antistatari. Le spese sono state compensate nei confronti dell’ISS/Centro Nazionale Trapianti, poiché l’istanza era stata indirizzata soltanto all’A.O.U. e la sua evocazione, pur non necessaria, era ragionevole e non aveva comportato oneri difensivi autonomi.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, l. 24/2017

    riconosce all'interessato il diritto di ottenere dalla direzione sanitaria della struttura copia della documentazione sanitaria prodotta nell'ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici citati, entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza, senza necessità di allegare uno specifico interesse ulteriore rispetto alla titolarità del rapporto di cura.

    Il paziente può ottenere dalla struttura sanitaria copia della documentazione relativa al proprio percorso diagnostico-terapeutico entro sette giorni dalla richiesta, senza provare un interesse ulteriore rispetto alla titolarità del rapporto di cura.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    La pretesa della ricorrente era, all'atto della proposizione del ricorso, integralmente fondata.

    Il diritto di accesso alla documentazione sanitaria della richiedente era fondato anche secondo la disciplina generale dell’accesso documentale, in presenza della titolarità della documentazione e dell’assenza di impedimenti ostativi.

  • art. 25 l. 241/1990

    L'Amministrazione è rimasta completamente inerte per circa cinquantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza, in violazione tanto del termine di sette giorni previsto dalla disciplina speciale quanto del termine ordinario di trenta giorni ex art. 25 l. n. 241/1990.

    La richiesta di accesso è soggetta anche al termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 25, ferma la più breve scadenza di sette giorni applicabile alla documentazione sanitaria in base alla disciplina speciale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, essendo venuta meno, per fatto sopravvenuto, la situazione di contrasto tra le parti che aveva determinato la proposizione del ricorso.

    La soddisfazione sopravvenuta e integrale della pretesa azionata fa venir meno il contrasto tra le parti e comporta la cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    La compensazione appare pertanto equa ai sensi dell'art. 26 c.p.a.

    Le spese possono essere compensate nei confronti della parte la cui evocazione in giudizio, pur rivelatasi non necessaria, era ragionevole nelle circostanze e non ha comportato oneri difensivi autonomi e aggiuntivi.

  • artt. 116 e 117 c.p.a.

    Con ricorso notificato in data 29 maggio 2026 e depositato nei termini di rito, la ricorrente adiva questo Tribunale ai sensi degli artt. 116 e 117 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'A.O.U. Federico II di Napoli sulla propria istanza di accesso ai documenti sanitari.

    La domanda contro il silenzio relativo a un’istanza di accesso documentale è proposta con il rito disciplinato dagli artt. 116 e 117 c.p.a.

Massime di principio

  • Il paziente ha diritto di ottenere dalla direzione sanitaria copia della documentazione prodotta nell’ambito del proprio percorso diagnostico e terapeutico entro sette giorni dalla presentazione dell’istanza, senza dover dimostrare un interesse ulteriore rispetto alla titolarità del rapporto di cura.
  • Quando l’amministrazione soddisfa integralmente, dopo la proposizione del ricorso, la richiesta di accesso che ne costituiva l’oggetto, viene meno la situazione di contrasto tra le parti e il giudizio va definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Se la pretesa di accesso, poi soddisfatta in corso di giudizio, era fondata al momento della proposizione del ricorso, le spese vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, considerando quale parte sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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