Sentenza n. 880/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 394/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, depositata il 27.01.2025, notificata in copia conforme al predetto comune in pari data, passata in giudicato per mancata impugnazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 394/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, recante il riconoscimento di un credito pecuniario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Comune, chiedendo il pagamento di € 19.807,59 oltre interessi legali, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha sostenuto che la notificazione del titolo non potesse produrre effetti perché, al momento della ricezione, versava in stato di predissesto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di Palermo di dare puntuale e completa esecuzione al titolo giudiziario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha respinto la tesi del Comune secondo cui lo stato di predissesto impedirebbe l’adempimento, chiarendo che tale condizione non determina incapacità giuridica dell’ente di adempiere ai propri debiti, ma impone il rispetto delle procedure di pagamento previste dal d.lgs. n. 267/2000 sotto la vigilanza della Corte dei conti. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con facoltà di delega, stabilendo che operi entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Ha posto le spese di giudizio a carico del Comune, liquidandole in € 1.403,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziario non eseguito.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un Commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, unitamente alla notificazione e al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
d.lgs. n. 267/2000
Le procedure previste per gli enti locali in stato di predissesto regolano le modalità di pagamento dei debiti, ma non comportano incapacità giuridica dell’ente di adempiere.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per la determinazione del compenso del Commissario ad acta, anche con riferimento all’utilizzo autorizzato del mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal Commissario ad acta nell’adempimento dell’incarico.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del Commissario ad acta; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, notificata all’amministrazione e divenuta azionabile dopo il decorso del termine previsto dalla legge, legittima il ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
- Lo stato di predissesto di un ente locale non determina incapacità giuridica di adempiere ai debiti riconosciuti giudizialmente; l’ente deve procedere al pagamento secondo le procedure speciali previste dal d.lgs. n. 267/2000.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
- L’incarico di Commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Per il Commissario ad acta, il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico e non dal semplice deposito della relazione sull’attività svolta.
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