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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19809/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza territoriale relativo al procedimento penale a carico di Marinel Burla, Giancarlo Molari e Luciano Storino per reati tributari (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, artt. 2, 8, 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la propria incompetenza individuando Gallarate (sede sociale e intestazione fatture) quale luogo di commissione e indicando come competente il Tribunale di Busto Arsizio; il Tribunale di Busto Arsizio ha sollevato conflitto negativo sostenendo che mancano elementi oggettivi per ritenere Gallarate luogo del fatto e che la competenza dovesse spettare a Brescia, luogo di accertamento e dove risulta un conto postale collegato alla società emittente.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e ha riconosciuto la competenza territoriale del Tribunale di Brescia. Motivazione: per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti il luogo di consumazione deve essere individuato su elementi oggettivi idonei a fondare una ragionevole certezza; la sede sociale e l'intestazione delle fatture (Gallarate) non sono elementi sufficienti. Un indice oggettivo, seppur indiretto, è il conto postale su filiale di Brescia; in ogni caso, in mancanza di elementi certi, prevale il criterio speciale del luogo di accertamento ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74/2000, individuato nella sede dell'ufficio giudiziario che ha iscritto per primo la notizia di reato (Brescia). Il processo riprenderà dal punto in cui si trovava (udienza preliminare) e l'estratto della sentenza sarà comunicato e notificato secondo art. 32, comma 2 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (disciplinante i reati tributari)

    Gli artt. 2, 8 e 10 quater individuano le fattispecie di reato; ai fini della competenza territoriale, l'art. 8 (luogo di consumazione) richiede elementi oggettivi per essere applicato; in mancanza, si applica l'art. 18 sul luogo di accertamento

  • codice di procedura penale

    art. 28, art. 30, artt. 9 e 16, art. 32 comma 2

    Art. 28 e 30 regolano il conflitto di competenza tra giudici; gli artt. 9 e 16 contengono criteri generali di competenza territoriale che sono però derogati, per i reati tributari, dal criterio speciale del luogo di accertamento quando il luogo di consumazione non è determinabile; art. 32 comma 2 obbliga la comunicazione/ notifica dell'estratto della decisione

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il luogo di accertamento del reato tributario prevale come criterio di competenza quando il luogo di commissione non è individuabile con elementi certi; il luogo di accertamento è individuato nella sede dell'ufficio giudiziario che ha compiuto l'effettiva valutazione e che ha iscritto per primo la notizia di reato

Massime di principio

  • Per reati tributari legati a emissione di fatture per operazioni inesistenti, la competenza territoriale per il luogo di consumazione va fissata solo su elementi oggettivi e idonei a fondare una ragionevole certezza; la mera sede sociale o l'intestazione delle fatture sono insufficienti
  • Se non esistono elementi oggettivi che individuino con certezza il luogo di commissione, si applica il criterio speciale del luogo di accertamento (art. 18 d.lgs. 74/2000), individuato nell'ufficio giudiziario che ha iscritto per primo la notizia di reato e ha compiuto una valutazione effettiva degli elementi
  • Indici oggettivi, anche se indiretti (es. conto corrente/postale collegato a una filiale in una determinata città), possono essere valorizzati per collegare il fatto a un determinato foro
  • In caso di conflitto negativo tra giudici per competenza, la Corte decide e, se assegna la competenza a un giudice che aveva prima declinato, il processo riprende dal punto in cui si trovava al momento della dichiarazione di incompetenza
  • Gli uffici investigativi o l'autorità che ha compiuto l'accertamento rilevano ai fini del luogo di accertamento solo se hanno effettuato una valutazione effettiva degli elementi probatori, non per il mero luogo di acquisizione dei dati

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