Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 50/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 2578/2025, resa tra le parti, con la quale è stato rigettato il ricorso del Sig. -OMISSIS- volto a ottenere l'annullamento: - del decreto -OMISSIS- del 10 ottobre 2024, con cui PERSOMIL irrogava la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego della durata di un mese, i cui effetti hanno travolto la carica di dirigente sindacale del Sig. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per un mese, con effetti sulla carica sindacale elettiva

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare e associazione sindacale)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sicilia chiedendone la riforma e la sospensione cautelare. Hanno contestato la ricostruzione dei fatti e l'erronea valorizzazione delle risultanze istruttorie, nonché la motivazione con cui il primo giudice aveva ritenuto ragionevole e sufficientemente giustificato il discostamento dell'Amministrazione dalle conclusioni dell'Ufficiale inquirente. È stata inoltre dedotta la legittimazione e l'interesse diretto e attuale dell'associazione sindacale, poiché la decadenza dalla carica elettiva del militare inciderebbe sulla funzionalità dell'organo e sulla continuità della rappresentanza sindacale.

La decisione

Il CGARS ha accolto la domanda cautelare, sospendendo sia l'esecutività della sentenza del TAR sia il provvedimento disciplinare impugnato in primo grado. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, non emergesse la piena evidenza dell'infondatezza delle censure; in particolare, la motivazione della sentenza impugnata sul discostamento dell'Amministrazione dalle conclusioni dell'Ufficiale inquirente necessita di più approfondito esame nel merito. Quanto al periculum in mora, è stata ritenuta attuale la conseguenza prevista dall'art. 1477-ter, comma 2, lett. a), del Codice dell'ordinamento militare, per cui la sanzione disciplinare di stato comporta la decadenza dalla carica sindacale elettiva. Tale decadenza può pregiudicare gravemente e irreversibilmente l'integrità, il funzionamento e la continuità della rappresentanza dell'organo collegiale durante il mandato, indipendentemente dalle modalità di espiazione della sospensione sotto il profilo lavoristico. Nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente l'esigenza di conservare la situazione giuridica esistente fino alla decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

  • art. 1477-ter, comma 2, lett. a), Codice dell'ordinamento militare

    Il giudice ha richiamato la disposizione quale fondamento dell'automatismo per cui l'applicazione della sanzione disciplinare di stato determina la decadenza dalla carica sindacale elettiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris sussiste quando le censure non appaiono manifestamente infondate e richiedono un approfondito scrutinio nella fase di merito; non è necessario che il giudice cautelare anticipi una valutazione definitiva sulla legittimità dell'atto.
  • Quando una sanzione disciplinare di stato determina per legge la decadenza da una carica sindacale elettiva, il periculum in mora può derivare dal pregiudizio grave e irreversibile arrecato all'integrità, al funzionamento e alla continuità della rappresentanza dell'organo collegiale, anche indipendentemente dall'esecuzione della sanzione sul rapporto di impiego.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di conservare la situazione giuridica esistente può prevalere quando l'esecuzione dell'atto comporti effetti sulla composizione o sulla funzionalità di un organo rappresentativo difficilmente reversibili nelle more del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.