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Sentenza

Sentenza del 15/03/2017 n. 852 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Processo - Parti - Legittimazione processuale - Art. 11 D.lgs. 546/92 - Atti processuali dell'Agenzia delle Entrate - Sottoscrizione su delega del Direttore provinciale - Omessa prova dell'estraneità del sottoscrittore - Validità dell'atto processuale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato due dinieghi di rimborso IVA e un atto di contestazione sanzionatoria. Ha sostenuto che la società, avendo dichiarato perdite fiscali per tre periodi d'imposta consecutivi, fosse soggetta alla disciplina delle società in perdita sistematica prevista dall'art. 2, comma 36-decies, del D.L. 138/2011 e dall'art. 30 della legge 724/1994. La società ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché sottoscritto da una dipendente su delega del Direttore provinciale senza produzione della delega, contestando inoltre nel merito l'applicabilità della disciplina sulle società di comodo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo valido l'appello sottoscritto dal capo dell'ufficio legale su delega del Direttore provinciale. La mancata produzione della delega non determina l'invalidità dell'atto se il contribuente non eccepisce e dimostra che il sottoscrittore è estraneo all'ufficio o ha usurpato il potere di impugnare. Nel merito, la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia: la società era soggetta alla disciplina delle società in perdita sistematica, il superamento del test di operatività era irrilevante, l'adeguamento ai ricavi degli studi di settore non bastava perché mancava la coerenza rispetto a vari indici, e non ricorrevano cause di disapplicazione. Sono stati quindi dichiarati legittimi i dinieghi di rimborso IVA e l'atto sanzionatorio. La società è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese di lite.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    La legittimazione processuale nel contenzioso tributario è attribuita direttamente e impersonalmente all'Agenzia delle Entrate, lasciando spazio alla sua organizzazione interna e alla delega della sola sottoscrizione materiale degli atti.

  • Art. 2, comma 36-decies, D.L. 138/2011

    Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscali per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta.

    La perdita fiscale reiterata per tre periodi consecutivi comporta l'assoggettamento alla disciplina delle società non operative, indipendentemente dal superamento del test ordinario di operatività.

  • Art. 30, commi 1 e 4, legge 724/1994

    La norma disciplina le società non operative e prevede limitazioni, tra cui l'impossibilità di ottenere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA, salvo specifiche cause di esclusione o disapplicazione.

  • Art. 16, D.Lgs. 472/1997

    L'atto di contestazione della sanzione tributaria non è soggetto alla specifica prescrizione dell'art. 42 del DPR 600/1973 relativa alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la mancata produzione della delega non ne determina la nullità, salvo prova dell'estraneità del sottoscrittore all'ufficio.

  • Art. 42, DPR 600/1973

    Le specifiche conseguenze di nullità previste per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento non sono automaticamente applicabili agli atti di contestazione delle sanzioni amministrative.

  • Art. 15, D.Lgs. 546/1992

    Ha costituito la base per la condanna della società resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un atto dell'Agenzia delle Entrate sottoscritto da un funzionario su delega del dirigente è normalmente valido anche se la delega non viene prodotta in giudizio.
  • La semplice contestazione della delega non è sufficiente: il contribuente deve allegare e provare che il sottoscrittore era estraneo all'ufficio o privo in concreto del potere di sottoscrivere l'atto.
  • Per le società in perdita sistematica, l'assoggettamento alla disciplina delle società non operative può operare sulla base della reiterazione delle perdite, anche senza il mancato superamento del test ordinario di operatività.
  • L'adeguamento ai ricavi congrui degli studi di settore non basta a escludere la disciplina se la società non risulta anche coerente rispetto agli indicatori previsti.
  • L'apertura della partita IVA può individuare il primo periodo d'imposta rilevante ai fini della disciplina, anche se l'attività produttiva è iniziata successivamente.
  • Le difficoltà economiche, gli ammortamenti, i costi pubblicitari e gli interessi passivi non costituiscono automaticamente una causa di disapplicazione: occorrono circostanze straordinarie e imprevedibili, secondo la normativa applicabile al periodo.

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