Cassazione Penale, Sentenza n. 33688/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava la mancata motivazione della Corte di appello in ordine al diniego della richiesta, formulata nella memoria ex art. 598-bis cod. proc. pen., di conversione della pena detentiva (9 mesi) con misure alternative quali semilibertà, detenzione domiciliare o pena pecuniaria ai sensi dell'art. 58 L. 24/11/1981 n. 689; denunciava inoltre omissioni nella valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (gravità del fatto, personalità dell'imputato), contraddittorietà sulla graduazione afflittiva delle pene sostitutive, mancata considerazione della finalità rieducativa e dell'individualizzazione della pena e assenza di motivazione sui motivi ostativi alla sostituzione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente esaminato soltanto la specifica e motivata richiesta di sostituzione con la misura dei lavori di pubblica utilità contenuta nell'atto di appello; la richiesta generica e posteriore, contenuta nella memoria del 21/01/2025 (consenso ad "alcuna delle pene sostitutive" o domanda in via gradata senza adeguata motivazione), non obbligava il giudice di secondo grado a valutarla. La Corte ha richiamato l'esigenza di indicare ragioni di diritto e elementi di fatto a sostegno di tali richieste (art. 581 comma d) c.p.p.), nonché i limiti posti dall'art. 597 c.p.p. e dalla disciplina di favore introdotta dall'art. 598-bis (che comunque non soppianta il principio devolutivo). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e, per profili di colpa, alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 598-bis cod. proc. pen.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La norma consente al difensore munito di procura speciale o all'imputato di esprimere il consenso alla sostituzione, ma non elimina l'obbligo di formulare una richiesta specifica e motivata nei motivi di gravame; il consenso non può essere usato per aggirare il principio devolutivo e l'onere motivazionale richiesto all'appello
art. 58 L. 24/11/1981 n. 689
Norma che disciplina la sostituzione delle pene detentive brevi con pene alternative; la sua applicazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e subordinata alla valutazione dei requisiti e dei presupposti previsti dal codice penale e processuale
art. 597 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del potere del giudice di secondo grado in materia di decisioni non devolute dall'appello; impone che la sostituzione d'ufficio di pene non possa avvenire oltre gli stretti casi previsti, confermando il principio devolutivo
art. 581 comma d) cod. proc. pen.
Richiede che ogni richiesta contenuta nell'atto di parte sia sorretta dall'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto: la mancata indicazione rende la richiesta inammissibile
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità dell'imputato, finalità rieducativa, ecc.); il giudice deve rispettare questi criteri anche quando valuta l'applicabilità di pene sostitutive
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Motivazione di impugnazione diretta a censurare la motivazione della sentenza; qui richiamata dalla difesa ma ritenuta manifestamente infondata dalla Corte di cassazione
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità dei motivi nuovi di impugnazione: l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per le spese del procedimento in caso di inammissibilità dell'impugnazione e autorizza l'irrogazione di ammende in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Una richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata in appello deve essere specifica e motivata nei motivi di gravame: richieste generiche o prive di elementi fattuali e giuridici sono inammissibili
- Il consenso espresso ex art. 598-bis non soppianta l'onere di motivazione dell'atto di appello e richiede che il difensore abbia procura speciale quando il consenso sia rilasciato per procura
- La Corte di appello non è tenuta a esaminare alternative alle misure richieste specificamente dall'appellante; non può sostituire la pena d'ufficio oltre i limiti stabiliti dall'art. 597 c.p.p.
- Nella valutazione delle pene sostitutive il giudice deve applicare i criteri indicati dall'art. 133 c.p., considerando gravità del fatto, personalità e finalità rieducativa; la mancata considerazione adeguata di tali criteri può costituire motivo di censura ma richiede che la relativa richiesta sia stata formulata correttamente
- Ricorsi manifestamente infondati o presentati in violazione dei requisiti formali possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende
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