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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14675/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di definizione agevolata di una lite fiscale ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, relativa a una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. La contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo e la cartella, sostenendo che la pretesa fosse definibile; la CTP aveva accolto il ricorso contro il diniego, e la CTR aveva confermato, ritenendo sussistenti i presupposti della lite definibile. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di intervenuto giudicato di una precedente sentenza della CTP che aveva dichiarato tardiva e quindi inammissibile l’impugnazione della cartella/estratto di ruolo; 2) violazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell’art. 16 l. n. 289/2002, sostenendo che la lite non fosse definibile perché relativa a un atto di mera riscossione e non a un atto impositivo; 3) violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, deducendo che nessun atto dell’Agenzia fosse stato validamente impugnato e che, comunque, l’impugnazione dell’estratto di ruolo sarebbe oggi inammissibile secondo lo ius superveniens. Le resistenti hanno eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per essere stato notificato a persona deceduta, eccezione respinta perché sanata dalla costituzione degli eredi.

La decisione

La Corte ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per erronea notificazione al de cuius, ritenendo sanato il vizio dalla costituzione in giudizio degli eredi prima del passaggio in giudicato della decisione impugnata. Nel merito, ha riqualificato il primo motivo come omessa pronuncia e ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che la lite era effettivamente pendente alla data del 31 dicembre 2011, poiché la cartella emessa ex art. 36-bis costituiva il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata comunicata al contribuente e il relativo giudizio era già introdotto entro quella data. Ha inoltre precisato che il giudicato formatosi solo nel 2017 sulla tardività dell’impugnazione non poteva impedire la definizione agevolata, poiché sopravvenuto rispetto alla domanda presentata nel 2012. È stata ritenuta irrilevante anche la questione sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo alla luce dello ius superveniens, e non vincolante per il giudice la circolare amministrativa invocata dall’Agenzia. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è stato trattato come omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto di poter decidere direttamente nel merito della questione pretermessa quando non servano ulteriori accertamenti di fatto e la questione sia comunque infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro della denuncia di violazione di legge per i secondi e terzi motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il primo motivo è stato riqualificato come vizio di omessa pronuncia.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011

    "liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011"

    Consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti nei limiti di valore e con partecipazione dell’Agenzia delle entrate.

  • art. 16 l. n. 289/2002

    È richiamato quale disciplina di riferimento per la nozione di lite pendente e per l’impugnazione del diniego di definizione.

  • art. 16, comma 3, l. n. 289/2002

    La lite pendente comprende anche i giudizi in cui sia stato proposto l’atto introduttivo e non sia intervenuto giudicato alla data rilevante; il giudicato sopravvenuto non impedisce la definizione se successivo alla domanda.

  • art. 16, comma 8, l. n. 289/2002

    Prevede l’impugnazione del diniego di definizione davanti al giudice presso il quale pende la lite.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per sostenere l’impugnabilità dell’atto non notificato precedente a quello notificato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto la questione irrilevante.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dalla ricorrente come norma sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo; la Corte ne ha escluso la rilevanza decisiva nel caso concreto.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può costituire il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e, in tale veste, la lite può essere definibile.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consentono alla Corte di decidere nel merito la questione pretermessa.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire la decisione nel merito senza rinvio quando la questione sia di puro diritto e infondata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha escluso l’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione dello Stato ricorrente, per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali, rileva la pendenza del giudizio alla data indicata dalla legge, valutata in base all’esistenza di un atto introduttivo idoneo a devolvere la controversia al giudice, non essendo decisiva la successiva emersione di un giudicato formatosi dopo la domanda di definizione.
  • Una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 può rientrare tra le liti definibili quando costituisca il primo e unico atto di comunicazione della pretesa tributaria al contribuente, potendo essere contestata anche per motivi attinenti alla legittimità della pretesa e non solo per vizi propri.
  • Il giudice di legittimità, in presenza di omessa pronuncia su una questione di diritto e quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, evitando un inutile rinvio.
  • Le circolari dell’Amministrazione finanziaria hanno natura di indirizzo interno e non costituiscono fonte del diritto: non vincolano il contribuente né il giudice e non possono escludere la definibilità di una lite oltre i limiti previsti dalla legge.
  • L’erronea notificazione del ricorso per cassazione al soggetto deceduto è sanata dalla costituzione degli eredi prima del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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