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Sentenza

Sentenza del 13/10/2020 n. 22001 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'applicazione dell'esenzione dall'accisa prevista dal D.Lgs. 26/10/1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b) per energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili e commercializzata ai consorziati (anni 2008-2012). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente (motivando la nullita' dell'avviso di accertamento per carenza di valida sottoscrizione), la CTR di Lombardia aveva invece accolto il gravame dell'Agenzia ritenendo inapplicabile l'esenzione e contestando la tempestivita'/ammissibilita' del motivo aggiunto proposto dal contribuente in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso del contribuente (che lamentava errata applicazione dell'art. 56 D.Lgs. 546/1992 da parte della CTR), cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, perché riesamini anche le questioni di merito che il contribuente aveva riproposto in appello. Sono stati assorbiti gli altri motivi e ordinate le spese di legittimità in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), articolo 52, comma 3, lettera b)

    Norma richiamata quale possibile causa di esenzione dall'accisa per l'energia autoprodotta; la questione dell'applicabilita' dell'esenzione e' uno dei profili di merito che la CTR aveva ritenuto non esaminabili ma che devono essere riesaminati in sede di rinvio.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 56

    "Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate."

    La Corte precisa che l'art. 56 va inteso in relazione all'appellato (cioe' alla parte che non ha proposto appello) e non all'appellante; pertanto non poteva la CTR limitare la cognizione rifiutandosi di esaminare le questioni riproposte dal contribuente in appello solo perche' l'Agenzia aveva impugnato la sentenza limitandosi a contestare la tardivita' del motivo aggiunto.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 24

    Norma sul deposito di memorie e integrazione dei motivi: la CTR aveva criticato la CTP per aver deciso su un motivo introdotto con atto di integrazione, ritenendone problematici i presupposti di ammissibilita' (termine, notificazione). La Cassazione si concentra pero' sul corretto ambito della devoluzione dell'appello.

  • Codice di Procedura Civile, articolo 112

    Richiamato nella censura di nullita' della sentenza; la decisione della Cassazione riguarda pero' principalmente l'interpretazione delle norme sul processo tributario (D.Lgs. 546/1992).

  • Codice di Procedura Civile, articolo 346

    Paragone richiamato dalla giurisprudenza sulla stessa funzione della norma (rinuncia/riproposizione) nel processo civile, usato per chiarire il corretto destinatario dell'onere di riproporre le questioni in appello.

Massime di principio

  • L'art. 56 D.Lgs. 546/1992 (questioni non riproposte) si applica in relazione all'appellato: se la sentenza di primo grado non si e' pronunciata su talune questioni (ad es. perche' le ha ritenute assorbite), la parte contro cui e' stato proposto l'appello deve specificamente riproporle in appello per non vederle considerate rinunciate.
  • Il giudice d'appello non puo' sottrarsi a esaminare questioni di merito validamente riproposte nella fase di appello dall'appellato, anche se l'appellante nell'impugnazione ha limitato i motivi di gravame a questioni procedurali o formali.
  • Se in primo grado il giudice decide soltanto su un motivo e dichiara 'assorbiti' gli altri, tali questioni non diventano automaticamente inesistenti: chi intende sostenere quelle questioni in appello deve riproporle espressamente; l'assenza di tale riproposizione comporta rinuncia.
  • L'introduzione di nuovi motivi con atti di integrazione in primo grado richiede attenzione ai termini e alle formalita' (notifica alla controparte quando richiesta); eccezioni di tardivita' o di inammissibilita' vanno attentamente valutate, ma non possono essere usate per impedire al giudice d'appello di esaminare questioni legittimamente riproposte dall'appellato.
  • In casi analoghi (accise/agevolazioni per energia autoprodotta) occorre sia curare la produzione documentale sul requisito di 'autoproduttore' e sulla destinazione dell'energia (autoconsumo vs vendita ai consorziati), sia non limitarsi a rilievi formali: se questioni di merito non sono state decise in primo grado, provvedere a riproporle specificamente in appello.

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