Cassazione Penale, Sentenza n. 23913/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 24/11/2021. L'imputato deduceva tre censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata adeguata valutazione dell\'insussistenza dei caratteri di stabilità e abitualità necessari per la configurazione del reato di cui all\'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; (2) vizio di motivazione circa il riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale, contestando ragioni assertive e non fondate sulle emergenze probatorie; (3) violazione dell\'art. 597, comma 3, c.p.p., perché la Corte di appello, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ha modificato il trattamento sanzionatorio escludendo le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che la Corte di appello aveva correttamente valutato la serialità/abitualità delle condotte (prove di ripetuti controlli in compagnia di pregiudicati) e il riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale, nonché la non intervenuta prescrizione. Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte di appello, avendo escluso le attenuanti generiche con modificazione del trattamento sanzionatorio in favore di maggiori restrizioni, ha violato l\'art. 597, comma 3, c.p.p. (non poteva aggravare la posizione dell\'imputato in assenza di impugnazione da parte del P.M.). Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
Il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, implica un\'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati
La Corte ha interpretato la norma nel senso che occorre dimostrare plurime e stabili frequentazioni con pregiudicati; qui le verifiche investigative che hanno accertato ripetuti controlli in compagnia di persone pregiudicate hanno ritenuto provata l\'abitualità.
cod. proc. pen., art. 597, comma 3
La Corte ha ritenuto che, in base a tale disposizione, la Corte d\'appello non poteva aggravare la posizione dell\'imputato (escludere attenuanti riconosciute in primo grado e rideterminare la pena) in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero; la violazione ha determinato l\'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
cod. pen., art. 157, comma secondo
Citato in relazione al calcolo della prescrizione: la recidiva reiterata infraquinquennale incide sul termine prescrizionale minimo del reato e, con atti interruttivi, anche sul massimo.
cod. pen., art. 161, comma secondo
Riferimento normativo utilizzato per spiegare come atti interruttivi proroghino il termine prescrizionale, rilevante nella valutazione della non intervenuta prescrizione.
cod. pen., art. 81, comma secondo
Norma richiamata in relazione alla determinazione della pena per il reato contestato; riferita nei fatti alla determinazione del trattamento sanzionatorio in primo grado.
Massime di principio
- Quando il reato di violazione della sorveglianza speciale ex art. 75 d.lgs. 159/2011 è contestato, occorre provare plurimi e stabili contatti con pregiudicati; singoli incontri sporadici non sono sufficienti a configurare l\'abitualità.
- La Corte d\'appello può riformare in peius la decisione di primo grado soltanto se esiste impugnazione del pubblico ministero; in mancanza di quest\'ultima, ogni modifica aggravante del trattamento sanzionatorio viola l\'art. 597, comma 3, c.p.p.
- Il riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale incide sul calcolo dei termini di prescrizione (art. 157 e 161 c.p.), potendo prolungare i termini minimi e massimi in presenza di atti interruttivi.
- Se la Cassazione accoglie un motivo relativo al trattamento sanzionatorio soltanto, l\'annullamento sarà limitato a quel punto e il giudice di rinvio dovrà riallocare la pena secondo i principi indicati dalla Corte, senza riesaminare gli aspetti di responsabilità già ritenuti non manifestamente erronei.
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione il Collegio di merito deve esporre un percorso argomentativo chiaro; tuttavia, se il compendio probatorio provato in istruttoria risulta univocamente orientato, la Cassazione può ritenere inammissibili censure meramente critiche sulla motivazione.
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