Cassazione Civile, Ordinanza n. 17392/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento a posteriori dell’amministrazione doganale, che aveva emesso avvisi di rettifica e irrogazione di sanzioni per importazioni di "accessori per tubi" degli anni 2008-2010, originari di Repubblica Popolare Cinese e Thailandia e spediti da Taiwan. Secondo l’ufficio, la merce era stata erroneamente classificata in una voce tariffaria più generica invece che in quella più specifica, con conseguente omesso pagamento di dazi antidumping. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la commissione regionale aveva annullato la ripresa ritenendo carenti i presupposti per l’emissione degli avvisi. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio la contribuente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per adesione a una definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, riferita anche agli atti oggetto del giudizio, rappresentando di essere in corso di pagamento rateale. La Corte ha verificato che la definizione agevolata riguardava i carichi in contestazione, che la normativa applicabile escludeva espressamente le sanzioni dai carichi definibili e che non vi era stata opposizione dell’amministrazione alla richiesta della contribuente; ha quindi ritenuto applicabile, in via analogica rispetto alla disciplina già interpretata in precedenti della Corte, la regola per cui il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia o per estinzione ex lege e, se risulta il pagamento integrale, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, in sostanza accogliendo la richiesta della contribuente di cessazione della materia del contendere fondata sulla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. Ha rilevato che l’istanza di definizione comprendeva anche i carichi riferiti agli avvisi oggetto del processo, che l’amministrazione non aveva dedotto elementi ostativi e che, per effetto della disciplina del d.l. n. 119 del 2018, la definizione riguardava anche le sanzioni incluse nei carichi. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura dell’Agenzia sui presupposti degli avvisi di rettifica.
Norme richiamate
art. 5 d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata può riguardare i carichi affidati alla riscossione nel periodo indicato, compresi quelli relativi a risorse proprie tradizionali e IVA all'importazione, secondo le modalità e le deroghe previste dalla norma.
art. 3, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 119 del 2018
La definizione consente l’estinzione dei debiti dei singoli carichi senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive, versando capitale, interessi, aggio e spese di riscossione.
art. 3, comma 2, d.l. n. 119 del 2018
Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in un numero massimo di rate, secondo le scadenze stabilite dalla norma.
art. 3, comma 3, d.l. n. 119 del 2018
Nel pagamento rateale sono dovuti interessi dal 1° agosto 2019 e non si applicano le disposizioni sulla rateazione ordinaria.
art. 391 c.p.c.
È richiamato come base processuale per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione in presenza della definizione agevolata o della rinuncia del debitore.
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
È citato solo per analogia, quale precedente disciplina della definizione agevolata già interpretata dalla Corte in tema di estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando la parte debitrice aderisce a una definizione agevolata dei carichi e assume l’impegno a rinunciare al giudizio, il processo di cassazione può essere dichiarato estinto, salvo che l’amministrazione deduca e provi specifiche circostanze ostative.
- Se la disciplina della definizione agevolata esclude espressamente le sanzioni dal debito condonabile, non è corretto sostenere che la domanda del contribuente possa intendersi limitata alle sole imposte o ai soli accessori diversi dalle sanzioni, quando gli atti risultano compresi nei carichi oggetto di definizione.
- In assenza di contestazioni dell’ente creditore circa l’effettiva adesione alla procedura e la riferibilità dei carichi definiti agli atti impugnati, il giudice può valorizzare la documentazione della definizione agevolata e dichiarare la cessazione della materia del contendere o l’estinzione del giudizio.
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta definizione agevolata della pretesa iscritta a ruolo assorbe l’esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l’interesse alla decisione sul merito della controversia.
- La qualificazione della vicenda come estinzione del giudizio o cessazione della materia del contendere dipende dalla posizione processuale del debitore e dall’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata secondo i dati risultanti agli atti.
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