Sentenza n. 1308/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento questorile di inammissibilità o irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato il 4 aprile 2023 domanda di riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione territoriale aveva rigettato tale domanda il 12 febbraio 2024, ma gli atti erano stati trasmessi al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, poi rilasciato il 18 giugno 2024. Successivamente il ricorrente aveva chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura aveva dichiarato l’istanza inammissibile o irricevibile ritenendo decisivo che il permesso per protezione speciale fosse stato rilasciato dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), e dell’art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 7, commi 1, lett. a), e 2, d.l. n. 20/2023, sostenendo che la disciplina transitoria salva le istanze di protezione internazionale presentate prima del 6 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione, indipendentemente dalla data successiva di rilascio del permesso per protezione speciale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che, ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale, lo sbarramento temporale previsto dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, come modificato dalla l. n. 50/2023, riguardi la data di presentazione dell’istanza di protezione internazionale cui sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale, e non la data di rilascio di quest’ultimo titolo. Poiché l’istanza era stata presentata il 4 aprile 2023, dunque entro il 5 maggio 2023, essa era ammissibile e ricevibile ai fini della conversione, anche se il permesso per protezione speciale era stato rilasciato il 18 giugno 2024. L’annullamento comporta l’effetto conformativo dell’obbligo della Questura di esaminare la domanda di conversione alla luce degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, senza automatica imposizione del rilascio del permesso per lavoro subordinato. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio della liquidazione del compenso.
Norme richiamate
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disposizione prevedeva la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; la sua abrogazione non incide sulle istanze soggette alla disciplina transitoria prevista dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998
Richiamati dal ricorrente nell’ambito della disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale; il testo non attribuisce a tali disposizioni una specifica ulteriore interpretazione autonoma.
art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Individuato come fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito della domanda di protezione internazionale e della trasmissione degli atti al Questore.
art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
La disposizione, nel modificare la disciplina della protezione speciale, ha abrogato la possibilità ordinaria di conversione, facendo tuttavia salva la disciplina applicabile alle domande di protezione internazionale presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.
art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023
Lo sbarramento temporale rilevante per la convertibilità è individuato nella data di presentazione dell’istanza di protezione internazionale, che deve essere anteriore al 6 maggio 2023; sono quindi suscettibili di conversione le istanze presentate entro il 5 maggio 2023.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, all’esito della camera di consiglio e previo avviso alle parti.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini della verifica dell’iscrizione del difensore nell’elenco necessario per la liquidazione del compenso relativo al patrocinio a spese dello Stato.
art. 46 d.P.R. n. 445/2000
Richiamato per la dichiarazione concernente la persistenza dei requisiti reddituali necessari per il patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. 50/2023, rileva la data di presentazione della domanda di protezione internazionale cui sia seguito il rilascio del permesso per protezione speciale, non la data di rilascio di quest’ultimo titolo.
- La domanda di protezione internazionale presentata entro il 5 maggio 2023 resta assoggettata alla disciplina che consentiva la conversione del permesso per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche quando il permesso per protezione speciale sia stato rilasciato dopo il 6 maggio 2023.
- L’annullamento del diniego di conversione per errata applicazione dello sbarramento temporale impone all’amministrazione di riesaminare la domanda alla luce degli ulteriori requisiti di legge, ma non comporta automaticamente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
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