Sentenza del 06/12/2017 n. 6814 - Comm. Trib. Prov. Milano
Accertamento - Esterovestizione - Società residente in Olanda - Onere della prova - Validità probatoria del certificato di residenza della società presunta esterovestita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava la residenza fiscale estera della società, sostenendo che la sede olandese fosse meramente formale e che la società fosse, in realtà, gestita e operativa dall'Italia. La questione riguardava il valore probatorio del certificato di residenza rilasciato dalle autorità fiscali olandesi e l'onere dell'Amministrazione di dimostrare concretamente l'inesistenza di un'autonoma struttura giuridica, contrattuale, economica, finanziaria e funzionale all'estero.
La decisione
La certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato membro è stata ritenuta dotata di validità probatoria e non liberamente disconoscibile. In applicazione dei principi dell'Unione europea di mutuo riconoscimento e leale cooperazione, l'accertamento di esterovestizione deve basarsi su elementi certi e specifici, idonei a dimostrare che la sede estera è priva di effettiva autonomia rispetto alle attività svolte in Italia. In assenza di tale prova rigorosa, la pretesa fiscale non può considerarsi adeguatamente fondata.
Norme richiamate
Principi di diritto dell'Unione europea di mutuo riconoscimento e leale cooperazione
La certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali dello Stato membro ha validità probatoria e non può essere disconosciuta senza una prova certa contraria.
Il certificato di residenza fiscale estero costituisce un elemento probatorio rilevante, che l'Amministrazione italiana deve considerare e superare soltanto mediante prove concrete e specifiche dell'esterovestizione.
Disciplina dell'esterovestizione societaria e della residenza fiscale
L'avviso che accerti l'esterovestizione societaria deve essere fondato su prova certa circa l'autonomia giuridica, contrattuale, economica, finanziaria e funzionale della sede estera rispetto alle attività esercitate in Italia.
La contestazione non può fondarsi su presunzioni generiche o sulla sola presenza di attività, amministratori o interessi economici in Italia; occorre dimostrare che la sede estera sia priva di effettiva autonomia e che la direzione reale della società si trovi in Italia.
Massime di principio
- Il certificato di residenza fiscale rilasciato dallo Stato estero non è una prova assoluta, ma ha un rilevante valore probatorio e non può essere ignorato dall'Amministrazione finanziaria.
- Per contestare l'esterovestizione occorrono elementi concreti e convergenti che dimostrino che la società estera è solo formale e che le decisioni effettive sono assunte in Italia.
- La verifica deve riguardare l'autonomia complessiva della sede estera: giuridica, contrattuale, economica, finanziaria, organizzativa e funzionale.
- La mera coincidenza tra attività italiane e interessi della società estera, oppure la presenza di rapporti economici con l'Italia, non è di per sé sufficiente a dimostrare la residenza fiscale italiana.
- In una situazione analoga, la società dovrebbe conservare il certificato di residenza e documentare la sostanza effettiva della struttura estera, mentre l'Amministrazione deve motivare l'accertamento con prove specifiche e verificabili.
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