Sentenza n. 3653/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) dell'Autorizzazione n. 50/2024 datata 23.01.2024 della provincia di Como, S2.22 Servizio Autorizzazioni Ambientali S3.13 Ufficio A.I.A., in pubblicazione nell'apposito sito della provincia di Como dal mese di febbraio 2024 recante la Determina: “1. di prorogare fino al 11/10/2024 il termine stabilito con A.I.A. 1/2021 e ss. mm. di modifica sostanziale dell'A.I.A. per l'osservanza dei seguenti adempimenti: • Inizio lavori di modifica dell'impianto; • Trasmissione progetto di adeguamento delle reti di scarico delle acque meteoriche secondo le specifiche riportate al punto n. 8 del paragrafo E.2.3 dell'allegato tecnico dell'A.I.A.; 2. di prorogare fino al 11/10/2026 il termine stabilito con A.I.A. 1/2021 e ss.mm. di modifica sostanziale dell'A.I.A. per il termine dei lavori di modifica dell'impianto; 3. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'A.I.A. previgente, n. 1/2021 e ss.mm., che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto”; b) e di ogni altro atto ad essa presupposto e/o connesso e, in particolare: - della Nota del Servizio Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Como prot. n. 2023/44305 del 11/10/2023 recante l'avvio del procedimento amministrativo a seguito dell'istanza del 4/10/2023 avanzato dall'azienda Sarpi (attuale Gestore dell'impianto per attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Bulgarograsso, Como, alla via Pirandello 7) finalizzata all'ulteriore proroga dei termini per gli adempimenti previsti dall'A.I.A. n. 1/2021 del 12/10/2021 rilasciata dal SUAP del Comune di Bulgarograsso a Ecosfera in data 12/10/2021; - della Nota dell'Ufficio d'Ambito di Como prot. n. 2023/4127 del 03/11/2023 recante parere favorevole alla concessione della proroga richiesta da Sarpi; - della Nota del Servizio Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Como prot. n. 54164 del 06/12/2023 recante la “sospensione dell'assunzione della determinazione conclusiva in ordine al procedimento”, provvedimenti tutti conosciuti dai ricorrenti in data 07/03/2024 a seguito del rilascio, da parte della Provincia, dell'apposita istanza di accesso del 22/02/2024; quanto al ricorso per motivi aggiunti: dell’Autorizzazione n. 103/2025 della Provincia di Como avente ad oggetto “Rettifica e aggiornamento autorizzazione integrata ambientale azienda Sarpi Bulgarograsso s.r.l. insediamento sito in Comune di Bulgarograsso, via Pirandello 7” comprensiva dell’Allegato Tecnico A; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, e in particolare dell’Allegato Tecnico A formante un tutt’uno con la suddetta Autorizzazione n. 103/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione provinciale n. 50/2024 di proroga dei termini per l'inizio e la conclusione dei lavori di modifica di un impianto di gestione e trattamento di rifiuti, nonché Autorizzazione n. 103/2025 di rettifica e aggiornamento dell'AIA
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente e due proprietari persone fisiche hanno impugnato l'Autorizzazione n. 50/2024 della Provincia di Como, con cui erano stati prorogati fino all'11 ottobre 2024 i termini per l'inizio dei lavori e per la trasmissione del progetto di adeguamento delle reti di scarico delle acque meteoriche, e fino all'11 ottobre 2026 il termine per la conclusione dei lavori di modifica dell'impianto gestito da Sarpi Bulgarograsso S.r.l. Sono stati impugnati anche gli atti del procedimento, tra cui l'avvio, il parere favorevole dell'Ufficio d'Ambito e la sospensione della determinazione conclusiva. Con motivi aggiunti è stata impugnata l'Autorizzazione n. 103/2025 di rettifica e aggiornamento dell'AIA, comprensiva dell'Allegato Tecnico A. Dal testo non risultano esposti né esaminati nel merito i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso prima della decisione.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso resa all'udienza pubblica dal difensore della parte ricorrente, munito di procura speciale, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità delle autorizzazioni impugnate né la fondatezza dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. È stata respinta l'istanza della Provincia di Como, proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.a., volta alla rimozione o cancellazione di espressioni ritenute ingiuriose o lesive contenute negli scritti della ricorrente: il Tribunale ha ritenuto che tali espressioni, pur riferendo circostanze non riscontrate nel fascicolo, non eccedessero i limiti dell'ordinaria dialettica processuale e non fossero sconvenienti od offensive. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00 a favore della Provincia di Como e in € 1.000,00 a favore della controinteressata Sarpi Bulgarograsso S.r.l., oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, resa dal difensore munito di procura speciale, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio e consente la regolazione delle spese secondo la medesima disposizione.
art. 89 c.p.a.
La richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive è stata respinta perché le espressioni contestate sono state ritenute comprese nei limiti dell'ordinaria dialettica processuale.
art. 88 c.p.c.
Richiamato dalla Provincia con riguardo ai doveri di correttezza e lealtà processuale; il Tribunale non ha ritenuto integrata una violazione tale da giustificare la cancellazione delle espressioni.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se dichiarata in udienza dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a. e preclude l'esame dei motivi di ricorso e degli atti impugnati.
- La cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.a. non è giustificata da ogni inesattezza o rappresentazione non riscontrata negli atti di causa: occorre che le espressioni utilizzate trasmodino effettivamente nei limiti dell'ordinaria dialettica processuale e assumano carattere sconveniente od offensivo.
- In caso di estinzione conseguente alla rinuncia al ricorso, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante secondo la regolazione prevista dall'art. 84 c.p.a.
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