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Sentenza

Sentenza del 20/10/2020 n. 3140 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, Liquidazione e Controlli - Atti impositivi - Notificazione - Irreperibilità destinatario - Ricerche - Necessità - Mancanza - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la validità della notifica di atti impositivi, contestando che la notificazione sia stata effettuata secondo le modalità di cui all'art. 60, co. 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 senza che il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario avessero previamente svolto le ricerche necessarie per accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario (ossia la perdita dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda nel Comune indicato come domicilio fiscale).

La decisione

La Corte ha ritenuto la notifica nulla per la mancanza delle ricerche atte a verificare l'irreperibilità assoluta. È stato affermato il principio secondo cui prima di ricorrere alle modalità previste dall'art. 60, co. 1, lett. e) del d.P.R. n. 600/1973 (in luogo dell'art. 140 c.p.c.) il messo o l'ufficiale giudiziario devono effettivamente svolgere e documentare indagini dirette a comprovare che il destinatario non ha più né l'abitazione né l'ufficio/azienda nel Comune di domicilio fiscale; in mancanza la notifica è viziata e genera nullità dell'atto notificato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 60, co. 1, lett. e)

    La norma può essere utilizzata per la notifica degli atti impositivi in alternativa alle modalità civili solo dopo che sia stata accertata l'irreperibilità assoluta del destinatario; ciò impone al messo/ufficiale di svolgere ricerche diligenti nel Comune indicato come domicilio fiscale e di documentarne l'esito.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Rappresenta la disciplina di riferimento sulla notificazione nelle ipotesi ordinarie; l'art. 60 DPR va applicato in sostituzione delle modalità ordinarie solo dopo aver accertato l'impossibilità di eseguire la notifica secondo l'art. 140 c.p.c. per irreperibilità comprovata del destinatario.

Massime di principio

  • Prima di ricorrere a modalità speciali di notifica degli atti tributari occorre sempre provare che il destinatario sia irreperibile nel Comune di domicilio fiscale (assenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda).
  • Il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario hanno l'obbligo di svolgere ricerche diligenti (es. verifiche anagrafiche, ricerche sul luogo indicato, accertamenti presso vicini, uffici comunali, sedi aziendali o banche dati disponibili) e di documentarne l'esito.
  • In assenza di tali ricerche la notifica effettuata con le modalità speciali è nulla e l'atto impositivo può essere annullato o non produrre effetti.
  • La responsabilità probatoria circa l'esecuzione delle ricerche e la relativa documentazione grava sull'ente che effettua la notifica (amministrazione finanziaria/ufficiale che ha eseguito la procedura).
  • Se la notifica è dichiarata nulla, l'amministrazione può procedere a una nuova notificazione rispettando le formalità richieste (e dopo aver effettivamente compiuto le ricerche necessarie).
  • Occorre distinguere irreperibilità relativa (temporanea) da irreperibilità assoluta; le modalità semplificate possono essere usate solo davanti all'irreperibilità assoluta debitamente accertata.

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