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Sentenza

Sentenza n. 4530/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione della comunicazione AGEA del 12.3.2025 avente ad oggetto “Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 – Diffida a procedere con riferimento al prelievo supplementare delle c.d. “Quote Latte” per l’annata lattiero casearia 2005/2006 – Riscontro” di rigetto dell’istanza presentata in data 5.3.2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi ricalcolato il prelievo supplementare per l’annata 2005/2006.

Giustizia amministrativa202501635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del 5 marzo 2025 relativa agli atti impositivi per il prelievo supplementare sulle quote latte della campagna 2005/2006; richiesta connessa di ricalcolo del prelievo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’annullamento della comunicazione AGEA del 12 marzo 2025, con cui era stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela degli atti relativi al prelievo supplementare per la campagna lattiero-casearia 2005/2006, e l’accertamento del diritto al ricalcolo. Ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, anche alla luce dell’interpretazione della Corte di giustizia, eccesso di potere per illogicità della motivazione e travisamento. Ha inoltre contestato la quantificazione e l’esigibilità del credito e dedotto la prescrizione del prelievo e degli interessi. La controversia riguardava un credito già oggetto di precedenti giudizi, tra cui quello concluso in primo grado con sentenza del TAR Lombardia n. 676/2023, che aveva respinto il ricorso contro un’intimazione di pagamento di € 1.878.607,34 per la medesima campagna.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e le richieste connesse, con condanna della ricorrente al pagamento di € 2.000,00 per spese di giudizio. Ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa esclusiva, poiché la controversia attiene alla fase di attuazione del prelievo supplementare, comprensiva dell’impugnazione del ruolo e della cartella. Ha respinto le censure di travisamento e difetto di motivazione: AGEA aveva considerato che le imputazioni del prelievo per il 2005/2006 non erano state annullate in sede giurisdizionale e aveva applicato i criteri comunitari di compensazione proporzionali ai quantitativi di riferimento dei produttori, esplicitando importi, interessi e modalità di pagamento. La censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta infondata: la sollecitazione del potere di autotutela, officioso e ampiamente discrezionale, non determina un obbligo dell’amministrazione di provvedere o di attivare il preavviso di rigetto; inoltre, i precedenti giudizi avevano consentito alla ricorrente di conoscere la pregressa intimazione e i criteri applicati. Anche la prescrizione è stata esclusa: per il credito opera il termine ordinario decennale, mentre per gli interessi vale quello quinquennale; i numerosi atti interruttivi e le sospensioni previste per il passaggio dei ruoli e per l’emergenza COVID-19 impedivano comunque il compimento della prescrizione. Il precedente giudizio d’appello pendente e l’eventuale accesso alla procedura conciliativa non impedivano la decisione del ricorso. Le ulteriori doglianze non espressamente esaminate sono state ritenute irrilevanti o comunque inidonee a mutare l’esito.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    la giurisprudenza interpreta tale disposizione in senso ampio”, ovvero “come rivolta a comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i casi di impugnazione del ruolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2508) e di impugnazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 2018, n. 31370) in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell'attuazione del prelievo supplementare

    La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende anche le controversie sull’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale quando riguardano l’attuazione del prelievo supplementare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    il potere di autotutela in generale non è coercibile ove, come nella fattispecie, la parte privata ne abbia sollecitato l’esercizio ed è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’attuazione, al punto che la Pubblica Amministrazione non ha neppure l’obbligo di rispondere sulle istanze di autotutela o sulle richieste di riesame dei provvedimenti adottati.

    La sollecitazione privata dell’autotutela, potere officioso e discrezionale, non impone all’amministrazione di riesaminare l’atto; nel caso concreto non è stata ravvisata la violazione dell’obbligo di preavviso di rigetto.

  • art. 2946 c.c.

    il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all’art.2946 del codice civile, eccezion fatta per gli interessi per i quali vale il più breve termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4) del codice civile («gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»).

    Il credito per il prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all’art.2946 del codice civile, eccezion fatta per gli interessi per i quali vale il più breve termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4) del codice civile («gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»).

    Gli interessi sul credito sono soggetti al termine prescrizionale quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.

  • art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

    In particolare, si deve tener conto del periodo di sospensione ai sensi art. 8-quinquies, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 “per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione” (dall’aprile al 15 luglio 2019, e cioè per centocinque giorni)

    La sospensione prevista per il passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione va computata ai fini della verifica della prescrizione.

  • art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    sia del periodo di sospensione ai sensi dell’art.68 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27 variamente modificato e connesso all’emergenza COVID-19 (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e cioè per cinquecentoquaranta giorni).

    Il periodo di sospensione della riscossione connesso all’emergenza COVID-19 deve essere considerato nel calcolo della prescrizione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le questioni sollevate richiedono una trattazione approfondita riservata alla fase del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA;

    La disposizione è stata richiamata nell’ordinanza cautelare che ha rinviato l’approfondimento delle questioni alla fase di merito.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    con giudizio Rg. n.5124 del 2023 la cui definizione è stata rinviata ex art.73, comma 1-bis c.p.a. all’Udienza del 22 ottobre 2026 su richiesta della stessa AGRILAT sul presupposto dell’intenzione di aderire alla procedura conciliativa

    La disposizione è richiamata per il rinvio dell’udienza nel distinto giudizio d’appello pendente; tale rinvio non impedisce la definizione del presente ricorso.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative al prelievo supplementare comprende anche l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale quando la controversia riguarda la fase di attuazione del prelievo.
  • Il potere di annullamento d’ufficio è officioso e ampiamente discrezionale; la mera istanza del privato non rende coercibile il suo esercizio né determina, secondo la decisione, un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi su una richiesta di riesame.
  • Il credito per il prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre gli interessi sono soggetti al termine quinquennale; nel computo devono essere considerate le interruzioni e le sospensioni applicabili.
  • Nel calcolo del prelievo supplementare e delle compensazioni degli esuberi, la decisione ha ritenuto legittima l’applicazione dei criteri comunitari proporzionali ai quantitativi di riferimento dei singoli produttori, anziché di criteri obiettivi di priorità.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaGiurisdizione e riparto
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaRiparto di giurisdizioneTermini del procedimento

Testo integrale

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