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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04066/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un controllo fiscale effettuato a carico di una società, inserita nel piano controlli per il 2013 perché dai dati dei clienti risultavano acquisti per importi superiori rispetto alle vendite emergenti dal modello IVA 2014. La Commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado favorevole alla società, aveva ritenuto non deducibili alcune fatture e, più in generale, aveva valutato gli elementi probatori in senso sfavorevole alla contribuente in tema di operazioni asseritamente inesistenti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per carenza o contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 109 d.P.R. 917/1986 e al d.lgs. 74/2000, deducendo che la CTR non avrebbe spiegato perché alcune fatture della ditta Automation Research Design Italia fossero deducibili e altre no, e perché le fatture della ditta Saleh Moh’d fossero integralmente indeducibili; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che l’Ufficio non avesse contestato l’inesistenza delle operazioni delle ditte Nocera e Saleh, ma solo la loro inutilizzabilità fiscale per difetto di data certa.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l’eccezione preliminare di tardività sollevata dall’Agenzia delle entrate, ma ha poi esaminato congiuntamente i due motivi e li ha giudicati infondati. Ha osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente, poiché richiamava gli elementi probatori considerati rilevanti (indizi, chiarimenti sulle fatture passive, accordi contabili ed extracontabili, nota del sig. Nocera) e svolgeva un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. La Corte ha ribadito che non spetta al giudice di legittimità riesaminare il merito né imporre al giudice di merito una confutazione analitica di tutte le tesi e prove non accolte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per carenza o contraddittorietà della motivazione, ma la Corte esclude il vizio perché la motivazione della CTR non è mancante né apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo riformulato consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se priva dell’esposizione dei motivi o sorretta da motivazione meramente apparente; nel caso concreto tale vizio è escluso.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    È evocato dalla ricorrente in relazione alla deducibilità dei costi e delle fatture; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma perché ritiene insindacabile l’apprezzamento fattuale del giudice di merito.

  • d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato dalla ricorrente nel contestare la motivazione sulla deducibilità di fatture e operazioni; la Corte non svolge un’autonoma interpretazione della disciplina penale tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato per interpretare la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici ordinari.

  • d.l. n. 18/2020

    È citato solo per escludere che le sospensioni emergenziali dei termini incidessero sulla tempestività del ricorso nel caso concreto.

  • d.l. n. 23/2020

    Citato anch’esso solo per escludere la rilevanza delle sospensioni emergenziali dei termini ai fini della tempestività dell’impugnazione.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    È richiamata come arresto fondamentale sul 'minimo costituzionale' della motivazione e sulla nozione di motivazione apparente.

  • Cass. S.U. n. 8999/2009

    È richiamata per affermare la possibilità di esaminare il ricorso nel merito una volta esclusa la tardività.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di merito è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente; è invece sufficiente se consente di individuare gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione, anche senza confutare puntualmente ogni tesi difensiva.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o delle prove: il controllo della Corte riguarda soltanto la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione del giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione in quanto tale.
  • Non integra omessa pronuncia o difetto di motivazione la mancata confutazione espressa di ogni singolo elemento probatorio o argomento difensivo, quando la decisione impugnata sia logicamente incompatibile con la tesi non accolta e fondi il proprio convincimento su elementi ritenuti decisivi.
  • In tema di spese fiscali e fatture contestate, la valutazione sulla coerenza e attendibilità degli elementi indiziari e documentali, nonché sulla deducibilità o meno delle operazioni, appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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