Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2658/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di validazione dell’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF del servizio rifiuti per il Comune di Godrano, nota contenente osservazioni e parere, deliberazioni comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente tariffario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha impugnato gli atti con cui la SSR Palermo Ovest ha validato l’aggiornamento del PEF 2024-2025 discostandosi dal PEF grezzo predisposto dalla ricorrente e riducendo alcune componenti di costo, nonché gli atti comunali conseguenti di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024. Con il primo motivo ha dedotto violazione della legge n. 241/1990, dei principi di giusto procedimento, correttezza, buon andamento, trasparenza e terzietà dell’ente territorialmente competente, nonché delle deliberazioni ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023; ha lamentato decurtazioni unilaterali, arbitrarie e immotivate, effettuate riallineando il canone ai valori dell’offerta di gara senza verificarne la compatibilità con l’equilibrio economico-finanziario del servizio e senza considerare l’inflazione tra la formulazione dell’offerta nel 2022 e l’aggiudicazione nel 2024. Ha inoltre contestato il parere professionale allegato alla nota, sostenendo che fosse erroneo il richiamo alla determina ARERA n. 2/2021 e che, in presenza di un avvicendamento gestionale e dell’assenza di dati effettivi di costo, non fosse legittimo sostituire i dati del PEF con quelli dell’offerta. Il secondo motivo ha riproposto le medesime censure contro gli atti comunali, deducendone l’illegittimità derivata. La SSR ha eccepito l’inammissibilità, sostenendo che gli atti impugnati avessero natura endoprocedimentale e che l’atto lesivo sarebbe stato l’approvazione definitiva di ARERA, non ancora adottata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure relative alle decurtazioni del PEF, al parere professionale, al procedimento e agli atti comunali conseguenti. Ha ritenuto che l’aggiornamento del PEF si articoli in una fase di validazione da parte dell’ente territorialmente competente e in una successiva fase di verifica della coerenza regolatoria e approvazione definitiva da parte di ARERA. Poiché l’approvazione di ARERA non risultava ancora adottata né impugnata, gli atti di validazione contestati avevano natura endoprocedimentale o provvisoria, non erano immediatamente lesivi e non potevano essere autonomamente impugnati. Il controllo di ARERA è sostanziale e riguarda anche la correttezza della verifica dell’equilibrio della gestione svolta dall’ente d’ambito; non ricorrevano le peculiarità che in altri precedenti avevano giustificato l’immediata impugnabilità dell’atto di validazione. Spese compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 8 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF

    l’art. 8, Del. n. 363/2021 di ARERA, disciplina il procedimento di aggiornamento biennale del PEF articolandolo in due fasi: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito (nel caso di specie, la SSR resistente) che procede alla validazione dell’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda di pertinenza dell’ARERA, che verifica la “coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie dell’Ente di governo

    La validazione dell’ente di governo d’ambito è una fase del procedimento e resta provvisoria fino alla verifica della coerenza regolatoria e all’approvazione definitiva di ARERA; in assenza di quest’ultima, gli atti di validazione non sono autonomamente impugnabili.

Massime di principio

  • Nel procedimento di aggiornamento biennale del PEF regolato dall’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, la validazione dell’ente territorialmente competente è un atto endoprocedimentale e provvisorio, destinato alla successiva verifica sostanziale e approvazione di ARERA; di regola, non è immediatamente lesivo né autonomamente impugnabile prima dell’adozione dell’approvazione definitiva.
  • La verifica di ARERA sull’aggiornamento del PEF non è meramente formale: comprende la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e investe anche la correttezza della verifica dell’equilibrio della gestione svolta in precedenza dall’ente di governo d’ambito.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.