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Ordinanza

Ordinanza n. 2067/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado, chiedendone la riforma. Il testo dell’ordinanza del Consiglio di Stato non specifica il contenuto degli atti amministrativi contestati né espone analiticamente i motivi di ricorso. Il Collegio ha rilevato, in sede di sommaria delibazione cautelare, che le doglianze dell’appellante meritano approfondimento nella fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto adeguata la sollecita fissazione dell’udienza pubblica da parte del TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. L’istanza di autorizzazione alla notificazione dell’appello mediante pubblici proclami è stata ritenuta superabile, poiché la misura adottata ha contenuto meramente sollecitatorio e processuale e non pregiudica eventuali ulteriori controinteressati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, senza concedere una sospensione dell’atto impugnato né definire il merito della controversia. La decisione si fonda sull’esigenza di approfondire le doglianze dell’appellante nella sede di merito e sulla possibilità di soddisfare il periculum mediante la fissazione accelerata dell’udienza pubblica. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR e ha compensato le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari lo richiedono, la sollecita fissazione dell’udienza di merito; tale misura può costituire una tutela cautelare adeguata in luogo della sospensione dell’atto.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando le censure appaiono meritevoli di approfondimento ma il periculum può essere adeguatamente fronteggiato attraverso una rapida definizione della causa, il Consiglio di Stato può accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’atto impugnato.
  • Una misura cautelare di contenuto esclusivamente sollecitatorio e processuale, diretta alla fissazione dell’udienza di merito e non incidente sulle posizioni sostanziali delle parti, può essere adottata senza procedere all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, quando ciò non pregiudichi eventuali ulteriori controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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