Sentenza n. 4535/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del provvedimento non notificato, con il quale è stata decretata l'esclusione del ricorrente «dal concorso pubblico per titoli ed esami, a trecento (300) posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022», poiché non ha superato la “prova 2” - valutazione resistenza; - del verbale della Commissione esaminatrice del 03/10/2022, unitamente al resoconto della prova d'esame e relativi allegati, non conosciuti, laddove escludono dal concorso il sig. -OMISSIS-, per mancato superamento della prova n. 2 - valutazione resistenza - avendo - il ricorrente - eseguito la prova nel tempo di 3' 59''; - del sistema di partenza “allineato” della corsa di 1000 metri piani, quale modalità di svolgimento della prova di valutazione resistenza, laddove non ha fornito uno scarto tra i candidati, e/o una partenza in linea curva sulla pista, al momento della partenza, comportando in tal modo che la distanza percorsa dal ricorrente nella corsa di 1000 metri fosse superiore a quella prevista dal bando, e a quella effettivamente percorsa dai candidati partiti dal lato interno della pista di gara; - nelle modalità di svolgimento della prova 2, in particolare nell'aver previsto che, in una pista di 6 corsie, fossero presenti ben 10 candidati in linea di partenza e tutti allineati in linea retta anziché curva al momento della partenza; e nell'aver dato inizio alla prova senza il previo riscaldamento dei concorrenti; ed ancora per mancata uniformità nello svolgimento della prova prevedendo che in alcuni giorni la partenza avvenisse in modalità allineata e in altri casi in modalità curva; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 300 posti di vigile del fuoco per mancato superamento della prova n. 2, relativa alla valutazione della resistenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso per il mancato superamento della prova di valutazione della resistenza, contestando in particolare il verbale della Commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento della corsa sui 1000 metri. Ha dedotto l’illegittimità del sistema di partenza allineato, anziché in linea curva, poiché avrebbe determinato una distanza percorsa superiore a quella prevista dal bando e una disparità tra i candidati collocati nelle diverse corsie; la presenza di dieci candidati su una pista di sei corsie; l’assenza di un previo riscaldamento; la mancata uniformità delle modalità di partenza adottate in giornate diverse. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. In sede decisoria il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso, in quanto non era stata impugnata la graduatoria finale del concorso, approvata con decreto dipartimentale n. 207 del 17 aprile 2023 e pubblicata il 18 aprile 2023.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alle modalità di svolgimento della prova fisica e alla legittimità dell’esclusione. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l’impugnazione dell’esclusione non era stata seguita dall’impugnazione della graduatoria finale della procedura. Poiché la graduatoria era divenuta inoppugnabile, l’eventuale annullamento dell’esclusione non avrebbe procurato al ricorrente un concreto vantaggio, essendo ormai non contestabile l’atto conclusivo del concorso. Le spese di lite sono state compensate per giuste ragioni.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice, prospettando d’ufficio una questione rilevabile ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti; nel caso concreto il TAR ha dato avviso del possibile profilo di improcedibilità derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria finale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’intestazione processuale in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non gli attribuisce una specifica funzione decisoria.
Massime di principio
- L’impugnazione dell’esclusione da una procedura concorsuale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il concorrente non impugna anche la graduatoria finale, qualora quest’ultima sia divenuta inoppugnabile.
- L’annullamento dell’esclusione non può procurare un concreto vantaggio al candidato se l’atto conclusivo della procedura concorsuale, dal quale dipende l’utilità finale perseguita, non è stato tempestivamente impugnato.
- Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale, il giudice deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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