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Sentenza

Sentenza n. 161/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza n. 28/2024 emessa il 21.01.2024 e depositata in data 23.01.2024 dal Tribunale di Vasto, nella persona della Dott.ssa M.E. Faleschini, notificata il giorno 07.02.2024, non impugnata e passata in giudicato per decorrenza dei termini ad impugnare.

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza rispetto a una sentenza del Tribunale ordinario, notificata, non impugnata e passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. L'Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha quindi dedotto la mancata ottemperanza al giudicato e chiesto l'accredito delle somme sulla carta elettronica del docente, oltre agli accessori, nonché l'adozione delle misure sostitutive in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in forma semplificata, ritenendo provata l'esistenza del titolo giudiziale, la sua definitività e la mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme accertate sulla carta elettronica del docente, con gli accessori previsti dal titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, da insediare per l'ulteriore termine di 60 giorni. Ha escluso la penalità di mora, in ragione dell'importo contenuto e della produzione di interessi secondo la sentenza da eseguire. Ha condannato l'Amministrazione al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato se versato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e, ove ne ricorrano i presupposti, la penalità di mora.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie della pubblica amministrazione.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il responsabile del procedimento, ove competente, adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all'organo competente; l'Amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale dello stesso Ministero.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, che deve essere riconosciuto secondo quanto stabilito dal giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La penalità di mora non è stata applicata, considerato l'importo contenuto da corrispondere e la produzione di interessi prevista dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce a un docente il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione legittima l'ordine giudiziale di accredito delle somme sulla carta, secondo le modalità stabilite nel titolo esecutivo.
  • L'Amministrazione non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione: l'organo intimato deve adottare gli atti di propria competenza o trasmettere gli atti all'organo competente, assicurando comunque l'attuazione della pronuncia.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria nei confronti di un'amministrazione statale, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applica con i necessari adattamenti; ai fini dell'ottemperanza non è necessaria la formula esecutiva, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta con un ulteriore termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione all'importo dovuto, alla maturazione degli interessi e alle concrete circostanze dell'inadempimento, non risulti necessaria o proporzionata per assicurare l'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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