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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03238/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici iscritti a scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1991, ovvero i loro eredi, erano intervenuti in una causa già promossa da altri medici contro la Presidenza del Consiglio e alcuni Ministeri per ottenere il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione delle direttive europee sulle scuole di specializzazione medica, in relazione alla mancata previsione di un'adeguata remunerazione. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e aveva rigettato la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio per prescrizione. La Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione gli intervenienti deducevano, con i primi due motivi, violazione delle norme processuali sull'intervento e sulle decadenze, sostenendo che l'eccezione di prescrizione sarebbe stata tardivamente proposta dall'Avvocatura dello Stato solo nella comparsa depositata dopo l'intervento, quando invece avrebbe dovuto essere sollevata nella prima udienza successiva all'intervento; inoltre lamentavano che il giudice avesse pronunciato su una prescrizione rilevabile solo su eccezione di parte. Con il terzo motivo contestavano il dies a quo della prescrizione, sostenendo che essa non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999, ma solo da un momento successivo, quando si sarebbe resa effettivamente esigibile la pretesa per effetto di successivi interventi normativi/amministrativi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di intervento principale o litisconsortile, il terzo propone un'autonoma domanda connessa a quella originaria e le parti originarie, in quanto convenute rispetto alla domanda dell'interveniente, possono difendersi nel merito anche proponendo eccezioni in senso proprio e domande riconvenzionali, esercitando tali facoltà nel primo atto utile o comunque nel termine ordinario di difesa del convenuto, senza che la disciplina delle preclusioni dell'intervento possa essere letta in modo da favorire il terzo interveniente tardivo a danno del diritto di difesa delle controparti. Ha quindi ritenuto tempestiva l'eccezione di prescrizione e infondato il rilievo di violazione dell'art. 112 c.p.c. Quanto al merito della prescrizione, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché contrastante con un orientamento consolidato: il diritto al risarcimento per mancata attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, da quando i danneggiati potevano ragionevolmente considerare cristallizzata la lesione e agire giudizialmente. La Corte ha anche escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE e la violazione dell'art. 6 CEDU. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 163-bis c.p.c.

    il termine a comparire ordinario vale per la difesa del convenuto e, nel caso di intervento tardivo, può fungere da termine residuale per articolare le difese

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato tra le norme che disciplinano il termine di costituzione e difesa del convenuto

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato come norma che consente la formulazione delle difese e delle eccezioni del convenuto nel termine di costituzione

  • art. 183 c.p.c.

    le memorie successive alla prima udienza sono uno degli strumenti attraverso cui le parti originarie possono difendersi, in relazione alla fase del processo

  • art. 267 c.p.c.

    la comunicazione dell'intervento rileva per far decorrere il termine entro cui le parti originarie possono esercitare le loro difese

  • art. 268 c.p.c.

    l'intervento principale o litisconsortile consente la proposizione di una autonoma domanda fino alla rimessione della causa in decisione; le preclusioni riguardano l'attività istruttoria, non l'asserzione della domanda dell'interveniente

  • art. 269 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo in relazione al giusto processo e al diritto di difesa

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere che il giudice non potesse rilevare d'ufficio la prescrizione; la Corte esclude la violazione perché l'eccezione era stata ritualmente proposta

  • art. 2938 c.c.

    richiamato in combinato con l'art. 112 c.p.c.; la Corte non ravvisa violazione

  • art. 13 direttiva 82/76/CEE

    richiamata nel terzo motivo quale base normativa della pretesa risarcitoria

  • artt. 5 e 189 Trattato istitutivo della Comunità Europea

    richiamati nel terzo motivo a fondamento degli obblighi di attuazione delle direttive da parte dello Stato

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento unionale

  • art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370

    considerato il momento in cui lo Stato ha reso certo che non avrebbe dato ulteriore attuazione satisfattiva al diritto dei medici esclusi dalla previsione legislativa

  • art. 4 l. 25 marzo 1958, n. 260

    richiamato per affermare che l'erronea evocazione in giudizio di un diverso organo statale integra una mera irregolarità sanabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    indicato come atto di recepimento tardivo e incompleto delle direttive sui medici specializzandi

  • d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39

    richiamato per evidenziare che il nuovo regime economico dei medici specializzandi si applica solo agli iscritti a decorrere dall'anno accademico 2006-2007

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    citato solo per confronto con la nuova disciplina delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.

  • art. 171-ter c.p.c.

    menzionato come disciplina sopravvenuta delle memorie rispetto alla fase introduttiva

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    richiamato solo in via argomentativa con riferimento al raggiungimento dello scopo dell'atto

  • art. 157, secondo comma, c.p.c.

    richiamato solo per analogia esclusa in tema di preclusioni

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale di trattazione del ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il terzo motivo per contrasto con l'orientamento consolidato della Corte

Massime di principio

  • Nel caso di intervento principale o litisconsortile il terzo introduce una domanda autonoma, sia pure connessa per oggetto o titolo a quella originaria; le parti originarie, se convenute rispetto a tale nuova domanda, devono poter articolare difese complete, eccezioni in senso proprio e domande riconvenzionali.
  • Le preclusioni processuali derivanti dall'intervento volontario non possono essere interpretate in modo da avvantaggiare il terzo interveniente tardivo e comprimere il diritto di difesa delle parti originarie; queste possono esercitare le proprie difese nel primo atto utile, nella prima udienza o comunque nel termine ordinario di costituzione e comparizione del convenuto.
  • L'eccezione di prescrizione, quando tempestivamente proposta nel termine di difesa consentito alla parte convenuta rispetto alla domanda dell'interveniente, è ammissibile e non integra pronuncia d'ufficio vietata dall'art. 112 c.p.c.
  • Per la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi derivante dalla mancata attuazione delle direttive europee sul compenso, la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999.
  • La successiva evoluzione giurisprudenziale non incide sul dies a quo della prescrizione, poiché la prescrizione presuppone solo la possibilità giuridica di agire e non richiede la previa certezza assoluta su tutti i profili processuali o sulla strategia difensiva.
  • L'erronea evocazione in giudizio di un diverso organo statale non impedisce, di regola, l'instaurazione del rapporto processuale quando il soggetto sostanzialmente legittimato è lo Stato, trattandosi di irregolarità sanabile.
  • Non sussiste, nella materia dei medici specializzandi, un contrasto tale da imporre un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la giurisprudenza interna abbia già verificato la compatibilità della soluzione con il principio di effettività e con il diritto di accesso al giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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