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Sentenza

Sentenza n. 3245/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento della Determinazione di cui alla nota AOOUSPNA 5071 del 4/3/26 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Giustizia amministrativa202602705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della comunicazione di funzionamento relativa all'attivazione di una classe collaterale terminale pomeridiana presso un istituto paritario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)

Prevale il privato

La controversia

L'ente gestore di un istituto paritario ha impugnato il diniego dell'Amministrazione scolastica relativo all'attivazione della classe collaterale V sez. C di un istituto tecnico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, con orario pomeridiano e composizione prevalentemente riferita a studenti lavoratori. È stata dedotta, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché il provvedimento è stato adottato senza previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, circostanza non contestata dall'Amministrazione, nonché in assenza di adeguata istruttoria e di effettivo contraddittorio procedimentale. La questione amministrativa riguardava l'applicazione del limite numerico previsto per le classi collaterali terminali e richiedeva la valutazione di circostanze quali le sopravvenute richieste di iscrizione, la non aggregabilità degli studenti in altre classi, la prevalente presenza di studenti lavoratori e l'organizzazione pomeridiana dell'orario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, rilevando che l'omesso preavviso di diniego, in un procedimento avente a oggetto l'attivazione di una classe collaterale presso un istituto paritario, determina l'illegittimità del provvedimento conclusivo. Il contraddittorio procedimentale era particolarmente necessario perché l'Amministrazione doveva valutare plurime circostanze concrete potenzialmente rilevanti ai fini dell'applicazione del limite numerico. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L'annullamento è disposto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, la quale dovrà riesercitare il potere nel rispetto delle garanzie partecipative e istruttorie. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in un procedimento nel quale le osservazioni dell'interessato possono incidere sulla decisione, viola le garanzie partecipative e rende illegittimo il provvedimento conclusivo.

  • art. 1, comma 6-bis, l. 62/2000

    Prevede il limite numerico rilevante per l'attivazione delle classi collaterali terminali; la sua applicazione deve essere preceduta dalla valutazione delle circostanze rappresentate dall'ente gestore.

  • art. 5 d.l. 45/2025

    Ha introdotto nell'art. 1, comma 6-bis, della legge n. 62 del 2000 il limite numerico applicabile alle classi collaterali terminali.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi all'attivazione di classi collaterali presso istituti paritari, l'omesso invio del preavviso di diniego previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 rende illegittimo il provvedimento conclusivo quando le osservazioni dell'ente gestore possono incidere sulla valutazione dei presupposti dell'attivazione.
  • Il preavviso di diniego è particolarmente necessario quando l'Amministrazione deve applicare limiti numerici alle classi collaterali terminali e deve valutare circostanze concrete quali nuove iscrizioni, non aggregabilità degli studenti, composizione della classe e organizzazione dell'orario.
  • L'annullamento del diniego per violazione delle garanzie partecipative non comporta l'accertamento del diritto all'attivazione della classe, ma impone all'Amministrazione il riesercizio del potere nel rispetto del contraddittorio procedimentale e degli obblighi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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