Sentenza n. 119/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato, formatosi sul Decreto n. 299 del 26.9.2018, emesso dalla Corte d’Appello di Potenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle somme dovute in esecuzione del Decreto della Corte d’Appello di Potenza n. 299 del 26 settembre 2018
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le parti ricorrenti hanno proposto ricorso ex artt. 112-115 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Potenza, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di 4.000 euro, oltre interessi legali, in favore della creditrice, nonché delle spese processuali in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. Il titolo esecutivo era stato notificato all’Avvocatura dello Stato e successivamente alla sede legale del Ministero. Dopo reiterati solleciti e la trasmissione della documentazione prevista dall’art. 5-sexies, commi 1 e 3, l. n. 89/2001, i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza per il mancato pagamento. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. La questione decisiva riguarda l’applicazione del comma 12-bis dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, lett. m), l. n. 207/2024, entrato in vigore il 1° gennaio 2025: per i due anni successivi al 22 gennaio 2025 i creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e quelli già pendenti sono sospesi. Il credito traeva origine da un titolo del 2018 e rientrava quindi nell’ambito temporale della disciplina.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione del Ministero e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il divieto temporaneo di proporre giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 si applicasse anche ai ricorsi relativi a decreti emessi ai sensi della Legge Pinto per crediti liquidati anteriormente al 31 dicembre 2021. La disciplina transitoria consente ai creditori di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità telematiche dei commi 3 e 3-bis e prevede che l’Amministrazione provveda entro sei mesi dall’integrale adempimento degli obblighi documentali. Il giudice ha richiamato l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2744/2025, che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della sospensione rispetto agli artt. 24 e 111 Cost., valorizzando il meccanismo alternativo di rinnovo della domanda e il termine legale per il pagamento. Le spese di giudizio sono state compensate per eccezionali motivi; il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
artt. 112-115 c.p.a.
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione del giudicato
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e la relativa tutela esecutiva davanti al giudice amministrativo.
art. 5-sexies l. n. 89/2001
I creditori di somme liquidate a norma della presente Legge fino al 31.12.2021 possono rinnovare la domanda di pagamento, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3 bis; ... per i successivi 2 anni i creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive ed i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
Il comma 12-bis preclude, dal 22 gennaio 2025 e per due anni, la proposizione di azioni esecutive e giudizi di ottemperanza relativi ai crediti Pinto anteriori al 31 dicembre 2021, consentendo il rinnovo telematico della domanda di pagamento.
art. 5-sexies, commi 3 e 3-bis, l. n. 89/2001
modalità disciplinate dai commi 3 e 3 bis
Prevedono le modalità di trasmissione della domanda e della documentazione necessaria per ottenere il pagamento del credito.
art. 5-sexies, comma 5, l. n. 89/2001
L’Amministrazione effettua il pagamento entro 6 mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti
Il termine di sei mesi per il pagamento decorre dall’integrale e regolare adempimento degli obblighi documentali e non decorre in caso di trasmissione mancante, incompleta o irregolare.
art. 1, comma 817, lett. m), l. n. 207/2024
Ha introdotto il comma 12-bis dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, contenente il divieto temporaneo di azioni esecutive e giudizi di ottemperanza.
artt. 24 e 111 Cost.
La questione di legittimità costituzionale della disciplina sospensiva, per asserito contrasto con il diritto di difesa e con i principi del giusto processo, è stata ritenuta manifestamente infondata dal Consiglio di Stato, secondo il richiamo operato dal TAR.
Massime di principio
- Il comma 12-bis dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 impedisce, dal 22 gennaio 2025 e per i successivi due anni, la proposizione di giudizi di ottemperanza relativi a crediti Pinto liquidati entro il 31 dicembre 2021; i giudizi eventualmente già pendenti sono sospesi.
- Il divieto temporaneo di proporre ottemperanza per i crediti Pinto anteriori al 31 dicembre 2021 deve essere coordinato con la facoltà del creditore di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità dei commi 3 e 3-bis dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.
- La previsione dell’obbligo dell’Amministrazione di pagare entro sei mesi dall’integrale e regolare trasmissione della domanda e della documentazione giustifica la temporanea sostituzione della tutela esecutiva con la procedura amministrativa di pagamento.
- Durante il periodo previsto dal comma 12-bis dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, un ricorso di ottemperanza proposto per ottenere il pagamento di un credito Pinto rientrante nell’ambito temporale della disposizione deve essere dichiarato inammissibile.
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