Sentenza n. 3612/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 687, emanato in data 28/10/2025 dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, ritenuti sussistenti i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'avvenuto rilascio del visto. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, successivamente superato dal rilascio del visto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emanato dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, anche in esito al riesame disposto in sede cautelare, l'Amministrazione ha rilasciato il visto richiesto, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il diniego di un visto d'ingresso, l'Amministrazione rilascia il visto richiesto, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal rilascio del provvedimento richiesto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia.
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