Sentenza n. 6172/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di sospensione per gg. 20 dell'autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Frosinone di sospensione per 20 giorni dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente chiusura del pubblico esercizio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Frosinone aveva sospeso per venti giorni l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande relativa al pubblico esercizio gestito dall'impresa, disponendo la chiusura della struttura dalla notificazione dell'atto. Il Ministero dell'Interno si è costituito chiedendo il rigetto. L'istanza cautelare era stata respinta. Nel corso dell'udienza straordinaria la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo una pronuncia di improcedibilità con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa della ricorrente, osservando che, in applicazione del principio dispositivo in senso ampio, la parte può disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Il giudice non può decidere comunque il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell'andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente dispone dell'azione in senso ampio e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente il sopravvenuto difetto di interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso e non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
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