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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31276/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 06/03/2024 che, in giudizio abbreviato e dopo riqualificazione ai sensi dell'art. 416-bis c.p. (commi primo, quarto e sesto), aveva confermato condanne per partecipazione a associazione di tipo mafioso riconducibile alla famiglia Libri e reati fine (estorsioni aggravate e reato in materia di armi). Le censure principali sono: insufficienza e vizi di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore De Rosa e delle intercettazioni; uso di prove riferibili a periodi coperti da giudicato assolutorio; mancata considerazione della detenzione in regime di 41-bis come elemento impeditivo di un apporto operativo stabile (soprattutto per Caridi); carenza di prove circa la qualifica di "capo/organizzatore" (soprattutto per Sarica); violazione di legge e difetto di motivazione sulla configurabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma sesto (reimpiego di proventi illeciti in attività economiche) e sulla recidiva infraquinquennale e applicazione congiunta di aumenti, oltre a questioni processuali relative all'utilizzabilità di dichiarazioni (art. 63 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi. In particolare: il ricorso di Antonino Caridi è stato ritenuto fondato con annullamento integrale della sentenza di merito e rinvio per nuovo giudizio su tutta la sua posizione; il ricorso di Gianpaolo Sarica è stato ritenuto fondato solo nei limiti indicati (con riguardo alla qualificazione come promotore/dirigente/organizzatore la Corte ha disposto rilievi e parziale annullamento/rimessione); tutti i ricorsi sono stati accolti limitatamente alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto (tale aggravante è stata quindi esclusa/annullata rispetto ai profili in cui era stata applicata); per il resto i ricorsi di Sarica, Zindato, Serranò e Libri sono stati rigettati e le condanne relative ai reati fine (estorsioni e porto d'arma) e altre statuizioni sono, salvo gli aspetti annullati, confermate. La Cassazione ha rinviato al giudice di merito per rideterminare le posizioni e, ove necessario, la pena in conformità alle statuizioni della Corte di legittimità (es. verifica della recidiva e nuova determinazione del trattamento sanzionatorio).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    commi primo, quarto e sesto

    la norma è stata applicata per la qualificazione dell'associazione mafiosa e delle aggravanti; la Corte ha ricordato che il comma sesto richiede prova del reimpiego di utilità delittuose in attività economiche dirette a prevalere sul mercato e che tale aggravante è di natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione, non automaticamente al singolo associato

  • art. 41-bis ord. pen.

    la Corte ha evidenziato che la detenzione prolungata in regime 41-bis attenua l'efficacia indiziaria dell'appartenenza attiva: per un detenuto in isolamento occorre prova di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita del sodalizio

  • art. 63 cod. proc. pen.

    la disciplina sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni è stata richiamata: per escludere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa o di altri è necessario valutare se il dichiarante fosse, al tempo, in concreto indagato e se sussistessero indizi non equivoci che ne giustificassero la veste di indagato

  • art. 628 cod. pen. (e richiamo art. 629)

    è stata applicata l'aggravante connessa al metodo mafioso nelle fattispecie estorsive; la Corte ha ribadito che il "metodo mafioso" può manifestarsi anche attraverso minacce implicite quando il contesto intimidatorio è tale da rendere superfluo l'avvertimento esplicito

  • art. 71 d.lgs. n. 159/2011

    la correlata aggravante/innalzamento per l'applicazione di misure di prevenzione è stata richiamata nelle doglianze ma va applicata con motivazione che tenga conto del periodo di applicazione della misura rispetto alla condotta contestata

Massime di principio

  • Per il reato associativo di tipo mafioso l'accertamento deve essere strettamente riferito al periodo temporale oggetto di contestazione: prove e dichiarazioni riferite a periodi coperti da giudicato assolutorio non possono essere valorizzate se non dimostrano collegamenti chiari con il nuovo periodo
  • La detenzione prolungata in regime speciale (art.41-bis) riduce l'efficacia indiziaria di comportamenti comunicativi: per imputare partecipazione rilevante a un detenuto occorrono elementi concreti che attestino un contributo operativo o benefici oggettivi percepiti nell'arco temporale contestato
  • L'aggravante dell'art.416-bis, comma sesto (reimpiego dei proventi illeciti) richiede prova del collegamento tra utilità delittuose e investimento in attività economiche dirette a prevalere sul mercato; non basta l'esistenza di singole imposizioni commerciali senza dimostrazione del reimpiego sistematico e della prevalenza sul mercato
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni vanno valutate nel loro contesto e con verifica di riscontri individualizzanti: la Corte di Cassazione richiede motivazioni puntuali e non valutazioni meramente aprioristiche o atomistiche
  • In tema di estorsione, la minaccia può essere implicita: in un contesto mafioso un comportamento 'silente' può integrare il metodo mafioso se la capacità intimidatoria del sodalizio rende superflua la minaccia esplicita
  • L'inutilizzabilità ex art.63 c.p.p. non opera automaticamente per chi sia stato soltanto 'coinvolto' in vicende potenzialmente delittuose; occorre l'esistenza di indizi non equivoci che avrebbero dovuto far considerare il dichiarante come indagato al momento della sua escussione
  • L'applicazione della recidiva e degli aumenti richiede motivazione personalizzata che colleghi i precedenti alla maggiore pericolosità sociale e verifichi la tempestività/formalizzazione giuridica del titolo che legittima la recidiva (data di definitività delle condanne)
  • Quando la Corte annulla un aggravante o una qualificazione giuridica, il giudice di merito al rinvio deve rideterminare pena e statuizioni in conformità ai principi indicati dalla Cassazione, con nuova motivazione sui profili rimessi

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