Cassazione Penale, Sentenza n. 9846/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava vizi formali della sentenza impugnata: (1) parziale assenza della motivazione, con la motivazione che si interrompe a pag. 2 e prosegue con ragioni riferite ad un diverso procedimento; (2) mancanza del dispositivo corretto, poiché il dispositivo riportato nel testo della sentenza concernerebbe un'altra imputata (Italia Salkanovic) mentre in udienza era stato pronunciato un dispositivo di condanna a carico del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata. Ha accertato che il documento sentenza conteneva una prima parte ricostruttiva corretta ma una seconda parte valutativa e un dispositivo riferiti ad altra vicenda e ad altra imputata, con conseguente violazione degli obblighi di motivazione e di chiarezza del dispositivo. Per tali nullità, ai sensi dell'art. 185, comma 3, c.p.p., la Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Asti per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la sentenza non dia conto delle ragioni della condanna e quindi sia nulla per violazione di tale obbligo.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Attiene al contenuto del dispositivo della sentenza; la Corte ha rilevato che il dispositivo scritto non corrispondeva a quanto pronunciato in udienza e risultava riferito ad altra imputata, configurando un vizio formale del provvedimento.
art. 185, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze delle nullità della sentenza-documento; la Corte ha applicato questa norma disponendo la restituzione degli atti al Tribunale per correggere il vizio e il prosieguo del procedimento.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. dalla L. 18/12/2020
Norma richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione; è stata applicata la procedura scritta in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti.
Massime di principio
- Una sentenza penale deve contenere una motivazione completa e un dispositivo coerente con quanto pronunciato in udienza: carenze in questi elementi costituiscono vizio formale che può portare all'annullamento.
- Se il testo scritto della sentenza riporta motivazioni o un dispositivo riferiti a un diverso procedimento o a diverso imputato, si configura una nullità della sentenza-documento per mancata corrispondenza tra pronunciato orale e atto scritto.
- Nei casi di nullità derivanti da assenza di motivazione o da dispositivo errato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e restituire gli atti al giudice di merito ai sensi dell'art. 185 c.p.p. per consentire la formazione di un provvedimento corretto.
- I difensori devono controllare la corrispondenza tra il dispositivo pronunciato in udienza e la sentenza scritta e proporre impugnazione quando riscontrano discrepanze o mancanze di motivazione.
- Per evitare tali vizi, il giudice di merito deve verificare, prima della sottoscrizione del provvedimento, la coerenza tra la parte motiva e il dispositivo e assicurare che la sentenza sia integralmente riferita al fatto e all'imputato pertinenti.
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