Sentenza n. 9213/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento del Provvedimento di irrogazione sanzione adottato dal Comitato di Gestione nella seduta del 27.06.2024 nei confronti del ricorrente, iscritto nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria al n. A10058, notificato allo stesso in data 15.07.2024; una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, precipuamente la comunicazione di avvio della procedura sanzionatoria del 05.01.2024, ai sensi del combinato disposto degli artt. 128 duodecies e 145 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. nei confronti del ricorrente per violazione di norme legislative e amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione di sospensione per dieci giorni dall’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, adottata per omesso riscontro a richieste documentali dell’OAM
Esito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione sostenendo, con un unico motivo articolato in plurimi profili, la violazione e falsa applicazione dell’art. 128-duodecies, comma 1, del d.lgs. 385/1993, nonché eccesso di potere, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione del giusto procedimento, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, sviamento e contraddittorietà. In particolare, ha dedotto che la disposizione sanzionerebbe soltanto l’omissione totale della trasmissione documentale e non il mero ritardo, avendo egli comunque prodotto parte della documentazione nel corso del procedimento sanzionatorio. Ha inoltre sostenuto l’irrilevanza della precedente sanzione del 2020 ai fini della recidiva, poiché riguardante documentazione e violazioni diverse, e ha contestato la gravità e la proporzionalità della sospensione. L’OAM ha replicato che il mancato riscontro entro il termine assegnato aveva già impedito lo svolgimento dell’attività di vigilanza, che la produzione successiva non aveva efficacia sanante, che la precedente violazione era sostanzialmente omogenea e che la sanzione era stata applicata nella misura minima prevista per la sospensione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il combinato disposto dell’art. 128-duodecies del TUB e dell’art. 21 del d.lgs. 141/2010 attribuisca all’OAM il potere di richiedere agli iscritti dati, informazioni, atti e documenti, stabilendo modalità e termini, e che il mancato riscontro entro il termine integri una violazione sanzionabile. L’illecito si perfeziona alla scadenza del termine assegnato: la produzione documentale tardiva, anche se effettuata in sede di controdeduzioni, non costituisce ravvedimento postumo né condotta sanante, perché non rimuove l’ostacolo già frapposto all’attività di vigilanza. Ha ritenuto corretta anche la valutazione della recidiva, non essendo necessaria l’identità completa delle precedenti condotte, ma essendo sufficiente la sostanziale omogeneità del comportamento tipico, individuato nella mancata cooperazione con l’autorità di vigilanza. Quanto ai termini procedimentali, il TAR ha affermato che il termine perentorio di 120 giorni previsto dall’art. 145-bis TUB riguarda esclusivamente il periodo tra l’accertamento della violazione e la contestazione degli addebiti, termine rispettato nel caso concreto; non riguarda invece l’intera durata del procedimento sanzionatorio. Ha inoltre escluso la possibilità di esaminare d’ufficio la legittimità delle disposizioni regolamentari interne dell’OAM non specificamente impugnate. Infine, ha ritenuto non sindacabile la graduazione della sanzione, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, non ravvisati nella sospensione di dieci giorni, applicata nella misura minima della relativa tipologia e giustificata dalla recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 128-duodecies d.lgs. 385/1993
la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti
La mancata trasmissione entro i termini stabiliti dall’OAM integra un illecito sanzionabile; l’illecito si perfeziona alla scadenza del termine e la produzione tardiva non ha efficacia sanante.
art. 128-duodecies, comma 1, lett. b), d.lgs. 385/1993
sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno
La sospensione di dieci giorni costituisce la misura minima della tipologia sanzionatoria applicata.
art. 128-duodecies, comma 1, lett. a), d.lgs. 385/1993
la gravità e la durata della violazione
La gravità e la durata della violazione sono elementi rilevanti per la determinazione della sanzione.
art. 128-duodecies, comma 1, lett. g), d.lgs. 385/1993
le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito
Le precedenti violazioni possono essere considerate ai fini della graduazione della sanzione e della recidiva; è sufficiente la sostanziale omogeneità dei comportamenti tipici, senza identità completa delle fattispecie.
art. 21, comma 1, lett. d), d.lgs. 141/2010
rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti
L’OAM esercita funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina applicabile agli iscritti.
art. 21, comma 2, d.lgs. 141/2010
la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati
L’OAM può richiedere dati, notizie, atti e documenti, fissando modalità e termini di trasmissione; il mancato rispetto dell’obbligo collaborativo è sanzionabile.
art. 145-bis d.lgs. 385/1993
previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento
Il termine di 120 giorni è perentorio per la contestazione degli addebiti dopo l’accertamento della violazione, non per la conclusione dell’intero procedimento sanzionatorio.
art. 2, comma 5, l. 241/1990
Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza
Le autorità di vigilanza possono disciplinare, conformemente ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di competenza.
art. 8, comma 2, D.M. 228/2015
il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie
Le procedure sanzionatorie dell’OAM devono assicurare contraddittorio, conoscenza degli atti istruttori, verbalizzazione e separazione tra istruttoria e decisione.
Massime di principio
- Quando un’autorità di vigilanza richiede a un soggetto sottoposto alla sua supervisione informazioni o documenti, indicando modalità e termine di adempimento, il mancato riscontro entro il termine perfeziona l’illecito sanzionabile; la successiva produzione documentale nel procedimento sanzionatorio non costituisce, in assenza di una specifica previsione normativa, ravvedimento postumo o condotta sanante.
- La tempestività e la completezza della collaborazione richiesta dall’autorità di vigilanza sono essenziali, perché il ritardo può ostacolare irreversibilmente la funzione di controllo; pertanto, il riscontro tardivo non può essere qualificato come mero ritardo irrilevante quando privo di idonea giustificazione.
- Ai fini della recidiva in materia sanzionatoria, non è necessaria la piena identità tra la precedente e la nuova violazione: è sufficiente la sostanziale omogeneità dei comportamenti tipici, potendo rilevare come elemento comune la mancata cooperazione con l’autorità di vigilanza.
- Il termine previsto dalla legge per la contestazione degli addebiti entro un determinato numero di giorni dall’accertamento della violazione riguarda il segmento procedimentale espressamente indicato e non può essere esteso, in via interpretativa, alla durata complessiva del procedimento sanzionatorio.
- La graduazione della sanzione da parte dell’autorità amministrativa costituisce esercizio di discrezionalità e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, contraddittorietà o travisamento; la sanzione applicata nella misura minima della tipologia prevista e motivata dalla recidiva non è sproporzionata in assenza di tali vizi.
- Nel processo amministrativo il giudice non può esaminare d’ufficio la legittimità di atti regolamentari non impugnati né specificamente censurati, poiché l’oggetto del giudizio è delimitato dal petitum e dalla causa petendi dedotti dalla parte ricorrente.
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