Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9213/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento del Provvedimento di irrogazione sanzione adottato dal Comitato di Gestione nella seduta del 27.06.2024 nei confronti del ricorrente, iscritto nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria al n. A10058, notificato allo stesso in data 15.07.2024; una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali, precipuamente la comunicazione di avvio della procedura sanzionatoria del 05.01.2024, ai sensi del combinato disposto degli artt. 128 duodecies e 145 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. nei confronti del ricorrente per violazione di norme legislative e amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria.

Giustizia amministrativa202411560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione di sospensione per dieci giorni dall’Elenco degli Agenti in attività finanziaria, adottata per omesso riscontro a richieste documentali dell’OAM

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione sostenendo, con un unico motivo articolato in plurimi profili, la violazione e falsa applicazione dell’art. 128-duodecies, comma 1, del d.lgs. 385/1993, nonché eccesso di potere, carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione del giusto procedimento, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, sviamento e contraddittorietà. In particolare, ha dedotto che la disposizione sanzionerebbe soltanto l’omissione totale della trasmissione documentale e non il mero ritardo, avendo egli comunque prodotto parte della documentazione nel corso del procedimento sanzionatorio. Ha inoltre sostenuto l’irrilevanza della precedente sanzione del 2020 ai fini della recidiva, poiché riguardante documentazione e violazioni diverse, e ha contestato la gravità e la proporzionalità della sospensione. L’OAM ha replicato che il mancato riscontro entro il termine assegnato aveva già impedito lo svolgimento dell’attività di vigilanza, che la produzione successiva non aveva efficacia sanante, che la precedente violazione era sostanzialmente omogenea e che la sanzione era stata applicata nella misura minima prevista per la sospensione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il combinato disposto dell’art. 128-duodecies del TUB e dell’art. 21 del d.lgs. 141/2010 attribuisca all’OAM il potere di richiedere agli iscritti dati, informazioni, atti e documenti, stabilendo modalità e termini, e che il mancato riscontro entro il termine integri una violazione sanzionabile. L’illecito si perfeziona alla scadenza del termine assegnato: la produzione documentale tardiva, anche se effettuata in sede di controdeduzioni, non costituisce ravvedimento postumo né condotta sanante, perché non rimuove l’ostacolo già frapposto all’attività di vigilanza. Ha ritenuto corretta anche la valutazione della recidiva, non essendo necessaria l’identità completa delle precedenti condotte, ma essendo sufficiente la sostanziale omogeneità del comportamento tipico, individuato nella mancata cooperazione con l’autorità di vigilanza. Quanto ai termini procedimentali, il TAR ha affermato che il termine perentorio di 120 giorni previsto dall’art. 145-bis TUB riguarda esclusivamente il periodo tra l’accertamento della violazione e la contestazione degli addebiti, termine rispettato nel caso concreto; non riguarda invece l’intera durata del procedimento sanzionatorio. Ha inoltre escluso la possibilità di esaminare d’ufficio la legittimità delle disposizioni regolamentari interne dell’OAM non specificamente impugnate. Infine, ha ritenuto non sindacabile la graduazione della sanzione, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, non ravvisati nella sospensione di dieci giorni, applicata nella misura minima della relativa tipologia e giustificata dalla recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 128-duodecies d.lgs. 385/1993

    la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti

    La mancata trasmissione entro i termini stabiliti dall’OAM integra un illecito sanzionabile; l’illecito si perfeziona alla scadenza del termine e la produzione tardiva non ha efficacia sanante.

  • art. 128-duodecies, comma 1, lett. b), d.lgs. 385/1993

    sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno

    La sospensione di dieci giorni costituisce la misura minima della tipologia sanzionatoria applicata.

  • art. 128-duodecies, comma 1, lett. a), d.lgs. 385/1993

    la gravità e la durata della violazione

    La gravità e la durata della violazione sono elementi rilevanti per la determinazione della sanzione.

  • art. 128-duodecies, comma 1, lett. g), d.lgs. 385/1993

    le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito

    Le precedenti violazioni possono essere considerate ai fini della graduazione della sanzione e della recidiva; è sufficiente la sostanziale omogeneità dei comportamenti tipici, senza identità completa delle fattispecie.

  • art. 21, comma 1, lett. d), d.lgs. 141/2010

    rispetto da parte degli iscritti delle discipline cui essi sono sottoposti

    L’OAM esercita funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina applicabile agli iscritti.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 141/2010

    la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati

    L’OAM può richiedere dati, notizie, atti e documenti, fissando modalità e termini di trasmissione; il mancato rispetto dell’obbligo collaborativo è sanzionabile.

  • art. 145-bis d.lgs. 385/1993

    previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento

    Il termine di 120 giorni è perentorio per la contestazione degli addebiti dopo l’accertamento della violazione, non per la conclusione dell’intero procedimento sanzionatorio.

  • art. 2, comma 5, l. 241/1990

    Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza

    Le autorità di vigilanza possono disciplinare, conformemente ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di competenza.

  • art. 8, comma 2, D.M. 228/2015

    il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie

    Le procedure sanzionatorie dell’OAM devono assicurare contraddittorio, conoscenza degli atti istruttori, verbalizzazione e separazione tra istruttoria e decisione.

Massime di principio

  • Quando un’autorità di vigilanza richiede a un soggetto sottoposto alla sua supervisione informazioni o documenti, indicando modalità e termine di adempimento, il mancato riscontro entro il termine perfeziona l’illecito sanzionabile; la successiva produzione documentale nel procedimento sanzionatorio non costituisce, in assenza di una specifica previsione normativa, ravvedimento postumo o condotta sanante.
  • La tempestività e la completezza della collaborazione richiesta dall’autorità di vigilanza sono essenziali, perché il ritardo può ostacolare irreversibilmente la funzione di controllo; pertanto, il riscontro tardivo non può essere qualificato come mero ritardo irrilevante quando privo di idonea giustificazione.
  • Ai fini della recidiva in materia sanzionatoria, non è necessaria la piena identità tra la precedente e la nuova violazione: è sufficiente la sostanziale omogeneità dei comportamenti tipici, potendo rilevare come elemento comune la mancata cooperazione con l’autorità di vigilanza.
  • Il termine previsto dalla legge per la contestazione degli addebiti entro un determinato numero di giorni dall’accertamento della violazione riguarda il segmento procedimentale espressamente indicato e non può essere esteso, in via interpretativa, alla durata complessiva del procedimento sanzionatorio.
  • La graduazione della sanzione da parte dell’autorità amministrativa costituisce esercizio di discrezionalità e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione, contraddittorietà o travisamento; la sanzione applicata nella misura minima della tipologia prevista e motivata dalla recidiva non è sproporzionata in assenza di tali vizi.
  • Nel processo amministrativo il giudice non può esaminare d’ufficio la legittimità di atti regolamentari non impugnati né specificamente censurati, poiché l’oggetto del giudizio è delimitato dal petitum e dalla causa petendi dedotti dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.