Cassazione Civile, Ordinanza n. 03908/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche relativo alla circonvallazione di Medole. L'impresa appaltatrice agiva per ottenere vari importi connessi a riserve iscritte in corso d'opera: maggiori oneri per asserita illegittima sospensione dei lavori, maggiori oneri da ridotta produttività, disapplicazione di penali, riequilibrio contrattuale e aggiornamento del prezzo. La Provincia si opponeva e proponeva domanda riconvenzionale per penali e maggiori oneri derivanti da ritardi dell'appaltatrice. In appello, la Corte territoriale rigettava in parte le domande dell'appaltatrice e accoglieva in parte quelle della Provincia, riducendo però gli importi dovuti dall'impresa. In cassazione l'appaltatrice deduceva: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente invertito l'onere della prova sulla legittimità della sospensione dei lavori, mentre avrebbe dovuto gravare la Provincia della prova del fatto modificativo; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando extrapetizione, perché la Corte avrebbe fondato la legittimità della sospensione su ragioni diverse da quelle dedotte dalla Provincia. La Provincia resisteva e proponeva ricorso incidentale, contestando la revoca di due condanne pronunciate in primo grado, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato le penali contrattuali e la risarcibilità del danno ulteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale. Quanto al primo, ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi, poiché la decisione di merito si fondava sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e della documentazione in atti, non su una erronea distribuzione dell'onere della prova; inoltre la ricorrente non aveva censurato un'ulteriore autonoma ratio, ossia la decadenza dal diritto di iscrivere riserve sulla legittimità della sospensione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato la carenza di autosufficienza e comunque l'assenza di una reale extrapetizione, perché la legittimità della sospensione risultava anche dall'accordo intervenuto tra appaltatrice e stazione appaltante. Il ricorso incidentale della Provincia è stato dichiarato tardivo e, per l'effetto dell'inammissibilità del ricorso principale, ha perso efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della Provincia; compensate le spese verso il terzo chiamato rimasto contumace.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
"violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, c. II"
la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onus probandi a una parte diversa da quella onerata; non basta una diversa valutazione del materiale probatorio, che rientra nell'art. 116 c.p.c. Inoltre, opera il principio di acquisizione probatoria, per cui tutte le prove acquisite concorrono alla decisione indipendentemente dalla parte che le abbia prodotte.
art. 112 c.p.c.
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c."
l'extrapetizione non sussiste se la decisione di merito si fonda su una ragione già compresa nelle allegazioni e difese della parte resistente o comunque su una ratio autonoma non efficacemente censurata.
art. 116 c.p.c.
la valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza di convincimento ad alcune risultanze rispetto ad altre non integra violazione dell'art. 2697 c.c., ma attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.
art. 25, primo comma, L. n. 109/1994
è richiamato quale base normativa della sospensione legittima dei lavori in presenza di varianti tecniche.
art. 24 d.m. n. 145/2000
è richiamato insieme alla legge sui lavori pubblici quale disciplina della sospensione dei lavori.
art. 25, terzo comma, L. n. 109/1994
è menzionato con riferimento alle varianti finalizzate al miglioramento e alla funzionalità dell'opera.
art. 1382 c.c.
"Violazione e falsa applicazione dell'art. 1382 e.e."
le penali contrattuali non comportano automaticamente la risarcibilità del danno ulteriore, salvo previsione contrattuale; la Corte d'appello aveva ritenuto erroneamente che le somme chieste dalla Provincia fossero coperte da una clausola che non prevedeva tale ulteriore risarcibilità.
art. 1360 c.c.
"in relazione all'art. 1360, comma l, n. 3 c.p.c."
citato nel ricorso incidentale come norma correlata alla censura, ma il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione sostanziale ulteriore.
art. 334 c.p.c.
"ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ."
il ricorso incidentale tardivo perde efficacia quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 327 c.p.c.
viene applicato il termine lungo per impugnare, nel testo anteriore alla riforma, con computo della sospensione feriale.
art. 370 c.p.c.
disciplina il termine per il deposito/notifica del controricorso, qui utilizzato per valutare la tardività del ricorso incidentale.
art. 380-bis c.p.c.
indica la trattazione in Adunanza camerale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito della memoria della resistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.
artt. 25 L. n. 109/1994 e 24 d.m. n. 145/2000
complessivamente richiamati per affermare la legittimità della sospensione dei lavori in relazione a varianti e accordi tra appaltatrice e stazione appaltante.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando, invece, valuti liberamente le prove acquisite e attribuisca maggiore persuasività ad alcune risultanze rispetto ad altre.
- Il principio di acquisizione probatoria comporta che tutte le prove ritualmente acquisite nel processo possono essere utilizzate dal giudice a favore o contro ciascuna parte, indipendentemente da chi le abbia prodotte.
- Per censurare utilmente una sentenza in cassazione occorre colpire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione; la mancata censura di una ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
- La deduzione di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. richiede che il giudice abbia deciso su un fatto o su una causa petendi del tutto estranei alle difese; non sussiste quando la decisione si innesti su allegazioni comunque introdotte in causa o su una base motivazionale autonoma non contestata.
- Le penali contrattuali non si estendono automaticamente al risarcimento del danno ulteriore: tale pretesa richiede una previsione espressa del contratto o del capitolato, da interpretare secondo il suo tenore letterale e sistematico.
- Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
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