Cassazione Penale, Sentenza n. 40427/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato il ricorso contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Asti del 14/03/2023 applicativa della custodia cautelare in carcere. Le contestazioni riguardavano: a) vizio di motivazione in relazione alla qualificazione delle osservazioni difensive come "generiche", con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia; b) violazione di legge (art. 275 c.p.p.) per la mancata adozione di una misura meno afflittiva, richiamando i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità nella scelta cautelare. I fatti contestati al Lushnjari erano l'appartenenza a una associazione a delinquere finalizzata a truffe, riciclaggio e reati fiscali (generazione e cessione di inesistenti crediti fiscali), truffa aggravata ai danni di Poste Italiane spa e impiego di proventi illeciti in attività economiche (art. 648-ter c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata specificità delle doglianze devolute al giudice del riesame: il ricorrente non ha adeguatamente contestato, con riferimenti puntuali ai fatti e alle fonti di prova, la valutazione dei gravi indizi operata dai giudici di merito. La Corte ha inoltre rilevato che, successivamente, l'indagato era stato rimesso in libertà (21/07/2023) con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, venendo meno l'interesse ad impugnare per ottenere una misura meno afflittiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiama la peculiarità del giudizio di riesame in materia cautelare: il ricorrente deve devolvere specifiche doglianze attinenti al merito, alle fonti di prova e alla loro valutazione, per consentire al giudice del riesame di fornire risposte adeguate.
art. 275, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di misure cautelari (principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità). La Corte osserva che l'eccezione è rimasta generica e non confrontata con i concreti rischi cautelari valutati dal giudice del riesame.
art. 606, cod. proc. pen.
Indica i limiti del giudizio di cassazione: la Corte non può esaminare censure che non siano state adeguatamente devolute o che richiedano una cognizione di fatto non consentita nei limiti del gravame di legittimità.
art. 648-ter, cod. pen.
Norma sostanziale che incrimina l'impiego, nelle attività economiche, di proventi derivanti da reati: è uno dei capi di imputazione nei confronti dell'indagato.
Giurisprudenza: sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020 (Di Maggio)
Precedente richiamato per affermare l'onere del ricorrente di specificare le doglianze in materia di misure cautelari de libertate, perché la Corte di cassazione possa pronunciarsi; la mancanza di tale devoluzione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di impugnazioni contro provvedimenti cautelari (de libertate) è essenziale devolvere al giudice del riesame censure specifiche e circostanziate su fatti, fonti di prova e loro valutazione: censure generiche sono considerate inammissibili in Cassazione.
- Le sole dichiarazioni dell'indagato rese in sede di interrogatorio di garanzia, se non riscontrate o corroborate da elementi probatori concreti, difficilmente riescono a scalfire la valutazione dei gravi indizi operata dal GIP e dal giudice del riesame.
- Per ottenere l'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva è necessario un concreto e motivato confronto con i rischi cautelari (pericolo di recidiva, inquinamento delle prove, fuga): invocare principi generici di proporzionalità e gradualità senza adeguata contestazione fattuale è insufficiente.
- Se, durante il giudizio di legittimità, viene meno l'interesse al riesame (ad es. per la remissione in libertà dell'indagato), l'impugnazione può risultare priva di oggetto e essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Per una difesa efficace in simili situazioni: produrre documentazione e prove alternative, indicare specifiche incongruenze nelle valutazioni probatorie dell'ordinanza, e proporre misure meno afflittive accompagnate da motivazioni concrete (garanzie, obblighi, limitazioni) che riducano i rischi individuati dal giudice.
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