Cassazione Penale, Sentenza n. 4814/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Brogioli impugnava la condanna per bancarotta preferenziale (capo a) sostenendo che i pagamenti contestati erano stati effettuati per salvaguardare l'attività sociale e completare appalti in corso, con vantaggio per il ceto creditorio, escludendo così il dolo specifico. Denunciava inoltre vizio motivazionale per la mancata considerazione di atti (in particolare l'allegato 11 della relazione del curatore) che proverebbero la finalità di continuazione dell'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente proponesse una mera riconsiderazione dei fatti e del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Sul merito, la corte territoriale aveva accertato la violazione della par condicio creditorum (pagamenti a creditori chirografari mentre risultavano debiti verso creditori privilegiati) e che non risultava provato che i pagamenti fossero stati effettuati in via esclusiva o prevalente per salvare l'attività, né che evitare il fallimento fosse ragionevolmente perseguibile: anzi, i pagamenti furono seguiti dalla richiesta di fallimento presentata dallo stesso Brogioli, a prova della consapevolezza del dissesto e di finalità liquidatorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Impedisce alla Corte di Cassazione di travisare i fatti o di rinnovare la valutazione del compendio probatorio: inammissibile la mera rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
art. 216, comma terzo, L. fall.
Definisce il delitto di bancarotta preferenziale richiedendo il dolo specifico: volontà di favorire un creditore con accettazione dell'eventuale danno per altri; configurabile anche nella forma del dolo eventuale.
D.L.vo 269/2007 e art. 67, comma terzo, L. fall.
Riforma l'azione revocatoria e il regime fallimentare; secondo la giurisprudenza tale riforma rende incompatibile con il delitto la strategia volta a ridurre la pressione dei creditori quando il pagamento sia esclusivamente o prevalentemente diretto a salvare l'impresa e il successo sia ragionevolmente perseguibile.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è permessa la rinnovata valutazione dei fatti: le censure devono essere di diritto o, se indicano omissioni probatorie, devono specificare l'atto, il dato incompatibile, la prova della verità e spiegare come l'omissione comprometta radicalmente la motivazione.
- Il reato di bancarotta preferenziale richiede il dolo specifico: è necessario dimostrare che il pagamento sia stato compiuto con la finalità primaria di favorire determinati creditori, accettando il danno per gli altri; non è sufficiente un intento generale di salvaguardia aziendale.
- Sono escluse dalla configurabilità del reato le condotte volte esclusivamente o prevalentemente alla salvaguardia dell'attività aziendale finalizzate a evitare il fallimento, ma solo se il risultato di evitare il fallimento fosse più che ragionevolmente perseguibile al momento dei pagamenti.
- Fatti successivi quali la prosecuzione o l'affitto dell'azienda dopo il fallimento costituiscono, di regola, un post factum irrilevante per valutare la finalità dei pagamenti precedenti; rilevante è la situazione e la prevedibilità al momento in cui furono effettuati i pagamenti.
- Una stretta connessione cronologica tra pagamenti preferenziali e atti manifestanti consapevolezza del dissesto (es. richiesta di fallimento da parte del debitore) indebolisce fortemente l'argomento difensivo della finalità salvifica.
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