Sentenza n. 11632/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione emesso all’esito del procedimento USAN/370/2025/sd di annotazione, nell’area B, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a carico della CN Costruzioni Generali s.p.a., di cui alla comunicazione prot. n. 0118757 del 3 settembre 2025; di ogni altro atto precedente, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ivi compresa, ove occorra, la comunicazione ANAC, prot. n. 55495 del 9 aprile 2025, di avvio dell’anzidetto procedimento per l’inserimento dell’annotazione nel casellario informatico, di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, le segnalazioni ASST Franciacorta, prot. n. 9033 del 21 gennaio 2025 e 52402 del 3 aprile 2025 sottese alla cennata annotazione nonché la nota ANAC del 12 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nella sezione B del Casellario informatico ANAC della risoluzione di un contratto d’appalto per grave inadempimento dell’operatore economico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’annotazione disposta da ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, deducendo violazione della disciplina sul Casellario informatico, del regolamento ANAC, dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 108 d.lgs. n. 50/2016, nonché eccesso di potere per motivazione illogica e perplessa, carenza istruttoria, contraddittorietà, sviamento, travisamento, carenza dei presupposti, disparità di trattamento e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento. In particolare, ha sostenuto che ANAC non avesse adeguatamente considerato che il contratto si sarebbe già risolto per iniziativa dell’impresa a causa dell’inadempimento della stazione appaltante, consistito nel mancato pagamento di rilevanti importi relativi ai SAL n. 2 e 2-bis. La ricorrente ha inoltre evidenziato che la direzione lavori aveva inizialmente ritenuto non ostative al pagamento le irregolarità contabili rilevate nei SAL, che la risoluzione disposta dalla stazione appaltante era stata contestata e che nei giudizi civili pendenti erano emersi elementi idonei a ridimensionare la responsabilità dell’impresa. Ha quindi dedotto che ANAC, limitandosi a recepire la prospettazione della stazione appaltante, non avesse svolto una verifica adeguata della non manifesta infondatezza della segnalazione e dell’utilità concreta dell’annotazione. È stata proposta anche domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di annullamento dell’annotazione e ha respinto la domanda risarcitoria. Secondo il Collegio, l’ANAC deve valutare, anche in presenza di una risoluzione contrattuale, sia la non manifesta infondatezza della notizia sia la sua utilità concreta quale possibile indice di inaffidabilità dell’operatore economico. Nel caso concreto l’istruttoria era carente e la motivazione insufficiente, perché l’Autorità non aveva adeguatamente esaminato gli elementi già emersi nel procedimento: l’annullamento dei SAL dopo la scadenza dei termini di pagamento, la posizione della direzione lavori secondo cui le irregolarità contabili non erano ostative al pagamento, il successivo annullamento dei certificati di pagamento da parte dell’ASST e il possibile rilievo causale delle condotte della stazione appaltante e della direzione lavori nello stallo dei lavori. L’ANAC non avrebbe dovuto risolvere nel merito la controversia contrattuale, ma avrebbe dovuto svolgere una verifica sommaria e concreta, sufficiente a escludere che la segnalazione fosse manifestamente infondata o inutilmente riferita all’affidabilità dell’impresa. Gli elementi documentali, successivamente corroborati dalla consulenza tecnica espletata nel giudizio civile, rendevano necessario un esame istruttorio e motivazionale più approfondito. L’annullamento è stato disposto senza pregiudicare la competenza del Tribunale civile di Brescia sulla controversia contrattuale. La domanda risarcitoria è stata respinta perché generica, non adeguatamente provata quanto al danno e priva della prova dell’elemento soggettivo della responsabilità della pubblica amministrazione, escluso dal Collegio anche in ragione della complessità della vicenda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016
gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture [...] e stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili
La disposizione attribuisce ad ANAC il potere di individuare e annotare informazioni ulteriori rispetto a quelle tipizzate, ma impone una valutazione della loro utilità rispetto alle finalità del Casellario e all’affidabilità dell’operatore economico.
art. 8, comma 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico
le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio
La risoluzione contrattuale rientra tra le notizie annotabili, ma l’annotazione deve comunque essere sorretta da un’istruttoria e da una motivazione coerenti con l’utilità concreta della notizia.
art. 108 d.lgs. n. 50/2016
È la norma richiamata dalla stazione appaltante per disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento; la legittimità sostanziale della risoluzione resta rimessa al giudice civile e non può essere definitivamente accertata da ANAC nel procedimento di annotazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma la decisione si è fondata specificamente sul difetto di istruttoria e di motivazione dell’annotazione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al TAR, nella fase cautelare, di fissare immediatamente l’udienza di merito, ritenendo necessaria una trattazione approfondita delle questioni.
Massime di principio
- Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico, ANAC deve valutare sia la non manifesta infondatezza della notizia sia la sua utilità concreta quale indice dell’affidabilità dell’operatore economico; la mera riconducibilità della vicenda a una fattispecie astrattamente annotabile non esonera l’Autorità da tale verifica.
- Anche quando l’annotazione riguarda una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, l’ANAC non può limitarsi a recepire la prospettazione della stazione appaltante, ma deve considerare gli elementi documentati dall’operatore economico idonei a prospettare un precedente o concorrente inadempimento della stazione appaltante o della direzione lavori.
- La verifica della non manifesta infondatezza non consente ad ANAC di sostituirsi al giudice competente nell’accertamento definitivo dell’inadempimento contrattuale, ma richiede comunque un esame sommario e concreto delle contrapposte ricostruzioni, al fine di escludere l’annotazione quando emergano elementi evidenti che rendano dubbia l’imputabilità dell’inadempimento all’operatore economico o l’utilità della notizia.
- Il provvedimento di annotazione è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando, pur a fronte di documentazione che pone in dubbio la responsabilità dell’impresa per lo stallo dei lavori, ANAC afferma genericamente la sufficienza della segnalazione senza spiegare perché tali elementi non incidano sulla non manifesta infondatezza o sull’utilità dell’annotazione.
- L’annullamento dell’annotazione ANAC per carenza istruttoria e motivazionale non comporta un accertamento definitivo sulla legittimità della risoluzione contrattuale, la cui cognizione resta attribuita al giudice competente sulla controversia contrattuale.
- La domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione richiede la prova del danno e dell’elemento soggettivo della responsabilità; la complessità della vicenda e il margine di valutazione connesso al bilanciamento degli interessi possono escludere la colpa dell’amministrazione.
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