Sentenza n. 153/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 91 del 30.12.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di rimozione di sistemi di videosorveglianza
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, con la quale era stata disposta la rimozione di nove telecamere ritenute idonee a riprendere aree aperte al pubblico e potenzialmente lesive della privacy dei cittadini. Ha dedotto il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, sostenendo che quattro telecamere appartenevano ad abitazioni di vicini e non erano quindi a lui riferibili, nonché che l'Amministrazione non aveva accertato con sufficiente certezza l'effettivo angolo di ripresa delle telecamere nella sua disponibilità. Ha inoltre censurato l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere extra ordinem e l'eccessività della misura della rimozione, deducendo che, ove fosse stata accertata una ripresa di aree pubbliche, sarebbero state possibili misure meno invasive, quali la limitazione tecnica dell'angolo visuale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria perché l'Amministrazione aveva erroneamente riferito al ricorrente tutte le nove telecamere, nonostante la documentazione prodotta individuasse quattro dispositivi appartenenti a vicini; tale allegazione non è stata contestata dal Comune, che non ha neppure depositato gli atti posti a base dell'ordinanza, compresa la relazione di sopralluogo. Il giudice ha quindi applicato il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza descriveva soltanto un'inquadratura 'presumibile', senza dimostrare mediante verifica tecnica l'effettiva ripresa di aree pubbliche o di spazi nella disponibilità di terzi; in tal modo non risultavano adeguatamente accertati i presupposti del potere contingibile e urgente. È stata accolta anche la censura relativa alla sproporzione della misura: persino ove fosse stata accertata la ripresa di spazi pubblici, l'Amministrazione avrebbe dovuto preferire, tra le misure idonee, quella meno invasiva, come la limitazione dell'angolo visuale, anziché disporre automaticamente la rimozione materiale delle telecamere. Il Comune è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
Il potere sindacale contingibile e urgente richiede l'effettivo e adeguatamente istruito accertamento di un grave pericolo per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; non può fondarsi su imputazioni errate dei fatti o su valutazioni meramente congetturali.
art. 29 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di annullamento proposta contro l'ordinanza sindacale.
art. 46, comma 2, c.p.a.
atti e documenti in base ai quali l'atto è stato emanato
L'Amministrazione resistente deve depositare gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato; la mancata produzione, unitamente alla mancata contestazione di circostanze documentate, può rilevare ai fini della decisione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il giudice ha applicato il principio di non contestazione alle circostanze fattuali documentate dal ricorrente, concernenti la riferibilità delle telecamere, non contestate dal Comune costituito in giudizio.
art. 2, paragrafo 2, lett. c), Regolamento (UE) 2016/679
al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale
L'esclusione dall'ambito di applicazione del GDPR per attività esclusivamente personali o domestiche impone comunque di verificare in concreto se l'angolo di ripresa della videocamera oltrepassi la sfera privata.
Considerando 18 del Regolamento (UE) 2016/679
al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale
Conferma la necessità di distinguere, in concreto, tra videosorveglianza svolta per fini esclusivamente personali e riprese estese ad aree pubbliche o a spazi di terzi.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati dal giudice per la regolazione delle spese di lite, mediante il rinvio operato dall'art. 26 c.p.a.
art. 26 c.p.a.
Costituisce la norma di rinvio ai principi in materia di spese processuali applicati nella condanna del Comune soccombente.
Massime di principio
- L'esercizio del potere contingibile e urgente del sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000 presuppone un'istruttoria concreta, completa e affidabile sull'esistenza del grave pericolo e sulla riferibilità soggettiva dei fatti al destinatario del provvedimento.
- Un'ordinanza contingibile e urgente non può fondarsi su una mera 'inquadratura presumibile' delle telecamere: quando la ripresa di aree pubbliche costituisce il presupposto dell'intervento, l'Amministrazione deve accertare con sufficiente certezza, anche mediante verifica tecnica, l'effettivo angolo di ripresa.
- La mancata contestazione da parte dell'Amministrazione costituita di circostanze di fatto documentate dal ricorrente, che l'Amministrazione avrebbe potuto verificare in sede istruttoria, consente l'applicazione del principio di non contestazione previsto dall'art. 64, comma 2, c.p.a.
- Anche qualora un sistema di videosorveglianza privata riprenda aree pubbliche o spazi di terzi, il principio di proporzionalità impone di preferire misure correttive meno invasive, come la limitazione dell'angolo visuale, rispetto alla rimozione materiale delle telecamere, ove idonee a conseguire lo scopo di tutela.
- La videosorveglianza installata da una persona fisica per finalità esclusivamente personali o domestiche resta estranea all'ambito di applicazione del GDPR soltanto se, in concreto, l'angolo di ripresa non oltrepassa la sfera privata dell'interessato.
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