Ordinanza n. 2826/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione quarta, 21 maggio 2026, n. 617.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Milano, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento comunale relativo allo spostamento del campo nomadi e alla riqualificazione dell’area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ditta Logale s.r.l. ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, deducendo, secondo quanto emerge dalla motivazione del Consiglio di Stato, l’illegittimità della decisione cautelare e sostenendo in particolare che la localizzazione dell’insediamento avesse carattere non temporaneo. La controversia riguarda lo spostamento, disposto dall’amministrazione comunale, delle persone dimoranti in un’area prossima alla fascia di esondazione del fiume Ticino, nonché l’avvio di un progetto di riqualificazione dell’area attualmente occupata dal campo nomadi. Le questioni di merito sono state ritenute complesse e non adeguatamente definibili nella fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Ha ritenuto necessario riservare la piena valutazione delle complesse questioni controverse alla sede di merito davanti al TAR. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla tutela dell’incolumità delle persone attualmente dimoranti in prossimità della fascia di esondazione del fiume Ticino e alla realizzazione, in tempi ragionevoli, del progetto di riqualificazione dell’area. Allo stato degli atti non è stato ravvisato alcun elemento idoneo a dimostrare il carattere non temporaneo della localizzazione dell’insediamento. Il pregiudizio lamentato dall’appellante è stato ritenuto astrattamente suscettibile di ristoro economico e, pertanto, non prevalente sul contrapposto interesse pubblico nella fase cautelare. Le spese della fase d’appello sono state compensate in ragione della particolarità della causa.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale è stato respinto l’appello contro l’ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando le questioni di causa presentano particolare complessità e richiedono un approfondito esame, la loro piena valutazione può essere riservata al giudizio di merito, senza che ciò impedisca al giudice cautelare di operare il necessario bilanciamento degli interessi contrapposti.
- Nel bilanciamento cautelare può prevalere l’interesse pubblico alla tutela dell’incolumità delle persone esposte a un rischio di esondazione e alla realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana, quando non emergano elementi sufficienti a dimostrare l’illegittimità o il carattere non temporaneo della localizzazione oggetto del provvedimento.
- La possibilità di ottenere un ristoro economico rende, in linea di principio, il pregiudizio lamentato dal privato non irreparabile e può giustificare il diniego della tutela cautelare quando l’interesse pubblico contrapposto sia particolarmente qualificato.
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