Cassazione Civile, Ordinanza n. 16880/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
Un coerede ha convenuto i fratelli chiedendo la divisione dell'asse ereditario della madre. Un altro coerede, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda e, in subordine, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di un distinto giudizio, ancora pendente in cassazione, relativo alla divisione dell'eredità del padre. Il Tribunale ha disposto la sospensione obbligatoria ritenendo che l'esito della divisione paterna potesse incidere sulla consistenza della quota spettante alla madre nell'asse del marito e quindi sulle quote da attribuire nel giudizio sulla successione materna. Il ricorrente ha impugnato con regolamento di competenza deducendo la violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che tra i due giudizi di divisione non vi fosse pregiudizialità tecnica, essendo diverse e autonome le masse ereditarie da dividere.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto illegittima la sospensione ex art. 295 c.p.c. disposta dal Tribunale perché tra i due giudizi di divisione, pur pendenti tra le stesse parti, non ricorreva un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, trattandosi di masse oggettivamente diverse e fondate su situazioni giuridiche distinte. Ha inoltre ribadito che, quando il giudizio pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. non è ammissibile; può eventualmente disporsi solo una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio delle parti al Tribunale di Vicenza anche per le spese di legittimità e con termine per la riassunzione.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
la sospensione obbligatoria presuppone una pregiudizialità tecnica effettiva; non è legittima tra distinti giudizi di divisione di masse ereditarie autonome, e comunque non può essere disposta obbligatoriamente quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato
art. 337, secondo comma, c.p.c.
in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica e di una decisione non ancora passata in giudicato, il giudice può eventualmente sospendere il processo in via facoltativa
art. 297 c.p.c.
se la sospensione obbligatoria è stata illegittimamente disposta, può essere proposta istanza di prosecuzione
art. 336, secondo comma, c.p.c.
si applica nel caso di eventuale sopravvenienza di conflitto tra giudicati a seguito di sospensione facoltativa
art. 47 c.p.c.
memoria ex art. 47 c.p.c.
richiamato solo per la difesa della parte resistente nel procedimento di regolamento di competenza
Massime di principio
- Tra due giudizi di divisione pendenti tra le stesse parti non sussiste pregiudizialità tecnica in senso proprio se essi riguardano masse ereditarie oggettivamente diverse e comunioni fondate su titoli giuridici distinti.
- La sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. è illegittima quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato; in tale situazione il giudice può valutare solo una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti deve essere annullato, restando salva la possibilità per il giudice di merito di adottare un nuovo e motivato provvedimento di sospensione sulla base della norma corretta.
- Nel regolamento di competenza, l'illegittimità della sospensione determina la cassazione dell'ordinanza impugnata con rimessione della causa al giudice di merito per la prosecuzione del processo e la decisione sulle spese
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