Sentenza n. 10182/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento e la correzione della graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia - CODICE 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 nel sito web del Ministero della Giustizia a seguito della validazione della Commissione RIPAM, e nello specifico della domanda relativa al codice PVZPXP77VU corrispondente alla Dott.ssa Anna Lisa OLIVA, con la quale è stato negato il riconoscimento dell'attività di servizio civile universale svolto presso il comune di Carinaro (CE) che le avrebbe consentito il posizionamento nella riserva pari al 15% dei posti messi a bando nella procedura concorsuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di 2.600 assistenti nei ruoli del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non ha riconosciuto alla ricorrente la riserva del 15% per il servizio civile universale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria pubblicata il 18 febbraio 2026, nella quale risultava idonea al posto n. 25323 con 21,25 punti, sostenendo che il servizio civile universale svolto presso un Comune le attribuisse il diritto alla riserva del 15% dei posti e che, per effetto di tale titolo, dovesse essere collocata tra i vincitori. Ha contestato il mancato riconoscimento della riserva, la disparità di trattamento e la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e hanno sostenuto la correttezza della graduatoria. È emerso che, nella domanda di partecipazione compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, la candidata aveva selezionato espressamente l’opzione secondo cui non intendeva avvalersi di alcuna riserva (“Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici: No”).
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, ritenendo che l’amministrazione fosse comunque destinataria degli effetti della procedura concorsuale, poiché con essa si sarebbe instaurato il rapporto di lavoro dei reclutati. Nel merito ha respinto il ricorso. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva omesso involontariamente di indicare il titolo di riserva, ma aveva dichiarato espressamente di non possedere o comunque di non voler utilizzare titoli di riserva. Ha quindi applicato il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e il principio nemo potest venire contra factum proprium, quale corollario della buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il mancato riconoscimento della riserva non integra disparità di trattamento, ma tutela la par condicio tra i candidati. Né la dichiarazione poteva essere modificata tramite soccorso istruttorio, poiché ciò avrebbe consentito di integrare successivamente una scelta sostanziale della candidata, alterando la parità di trattamento nella procedura selettiva. Il TAR ha inoltre osservato che, in ogni caso, in ragione del numero dei riservatari e del limite complessivo del 50% dei posti riservati, risultavano vincitori per il titolo considerato soltanto i candidati con punteggio pari o superiore a 24,25. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, verificata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La domanda di partecipazione è stata resa mediante dichiarazione sostitutiva; la dichiarazione espressa della candidata di non volersi avvalere della riserva è stata valorizzata ai fini dell’applicazione del principio di autoresponsabilità.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il dovere di buona fede dell’amministrazione costituisce il fondamento richiamato dal giudice per il principio nemo potest venire contra factum proprium.
art. 60 c.p.a.
La norma ha consentito la decisione immediata del merito in forma semplificata.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali il candidato è responsabile delle dichiarazioni e delle opzioni contenute nella domanda di partecipazione e sopporta le conseguenze degli errori commessi nella sua compilazione.
- La dichiarazione espressa di non voler usufruire di una riserva di posti non è equiparabile a una mera omissione e non può essere successivamente modificata mediante soccorso istruttorio.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato nelle procedure selettive per introdurre successivamente una scelta sostanziale del candidato, quando ciò determini un vantaggio individuale incompatibile con la par condicio competitorum.
- Il candidato che abbia assunto nella domanda di partecipazione una posizione espressa non può successivamente contraddirla per ottenere un diverso beneficio concorsuale, in applicazione del principio nemo potest venire contra factum proprium e del dovere di buona fede.
- Il mancato riconoscimento di una riserva non integra disparità di trattamento quando deriva dall’applicazione uniforme delle regole concorsuali e dalla dichiarazione resa dal candidato nella domanda di partecipazione.
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