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Sentenza

Sentenza n. 4320/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del decreto prot. gen. n.1497/2025 del 19.05.2025, mai comunicato personalmente al ricorrente, ma in pari data pubblicato sul sito istituzionale della resistente, con cui il Rettore dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma ha approvato gli atti della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Pianificazione, design, tecnologia dell'architettura della Facoltà di Architettura per il GSD 08/CEAR-08 - SSD CEAR-08/B, codice concorso 2024RTTA030, indetta giusta D.R. 2431/2024 del 07.10.2024, pubblicato su G.U. IV SERIE SPECIALE n. 82 del 11.10.2024, individuando quale vincitore, il controinteressato Dott. F.L. Rossini; - di tutti gli atti e verbali della procedura, ivi compresi, nei limiti d'interesse: -- il verbale della seduta preliminare n. 1 del 18.02.2025 (e i suoi allegati); -- il verbale della seconda riunione del 04.04.2025 (e i suoi allegati); -- il verbale della terza riunione del 05.05.2025 (e i suoi allegati); -- il verbale della quarta riunione del 08.05.2025 (e i suoi allegati); -- la relazione conclusiva predisposta in data 08.05.2025; - del Verbale del Seminario del 29.5.2025, "ai sensi dell'art. 13, co. 2, del Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia e dei RTT presso Sapienza Università di Roma, di cui al DR 770/2023 del 30.3.2023 "; - del Verbale del Consiglio di Dipartimento riservato ai professori Ordinari e ai professori Associati del 29.05.2025, recante parere favorevole alla chiamata del Dott. Rossini (trasmessi al ricorrente, a seguito di accesso, il 17.06.2025); - nei limiti d'interesse, del D.R. n.226 del 22.01.2025 di nomina della commissione di concorso, il verbale del sorteggio del 17.12.2024 e i relativi allegati e atti presupposti, compreso il verbale del Consiglio di Dipartimento riservato del 25.11.2024 n. 10; - di ogni altro atto o provvedimento, precedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale e allo stato sconosciuto;

Giustizia amministrativa202508927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti e della graduatoria di una procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track, nonché gli atti e verbali della commissione e gli atti successivi relativi alla chiamata del vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e vincitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, classificatosi secondo, ha impugnato l’esito della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in tenure track. Con il primo motivo ha dedotto l’illegittima composizione della commissione, sostenendo che uno dei commissari fosse incompatibile ai sensi dell’art. 9, comma 8, del regolamento di Ateneo, per avere già partecipato, nel periodo rilevante, a un’altra commissione giudicatrice per il medesimo settore scientifico-disciplinare e la medesima tipologia di procedura. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del vincitore e del ricorrente, deducendo violazione della disciplina legislativa, regolamentare e della lex specialis, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, sviamento, contraddittorietà e violazione della par condicio. In particolare, ha sostenuto che al vincitore fossero stati valutati titoli indicati soltanto nel curriculum vitae o non adeguatamente autocertificati e documentati; che fosse stata illegittimamente valutata una monografia accettata per la pubblicazione; che le pubblicazioni del vincitore fossero state sopravvalutate e quelle proprie sottovalutate; e che fosse mancata una valutazione complessiva e realmente comparativa della produzione scientifica dei candidati.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che le cause di incompatibilità, in quanto limitative dell’esercizio di una funzione, sono di stretta interpretazione e operano soltanto nei casi tassativamente previsti. L’art. 9, comma 8, del regolamento richiede la contemporanea ricorrenza della stessa tipologia di procedura selettiva e dello stesso settore scientifico-disciplinare. Nel caso concreto tale identità non sussisteva: la procedura impugnata era aperta, mentre quella nella quale il commissario aveva precedentemente operato era riservata a determinate categorie di candidati. La distinzione tra procedure aperte e riservate è espressamente valorizzata dal regolamento di Ateneo e integra una diversa modalità di reclutamento; non è quindi sufficiente una mera affinità tra le procedure. Esclusa la medesimezza della tipologia, il TAR ha ritenuto superfluo esaminare la questione relativa all’identità del settore scientifico-disciplinare. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni nei concorsi universitari: tali valutazioni esprimono discrezionalità tecnica e sono censurabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, travisamento o errore di fatto, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico. La commissione aveva puntualmente ricognito i titoli e le pubblicazioni, indicato quelli ritenuti valutabili, applicato i criteri previamente stabiliti e accompagnato i punteggi con giudizi esplicativi. Il curriculum vitae previsto dalla lex specialis costituisce una modalità dichiarativa rilevante e i titoli ivi dichiarati possono essere valutati, purché il possesso sia stato dichiarato; nel caso concreto il ricorrente non aveva dimostrato che fossero stati valutati titoli non dichiarati. È stata inoltre ritenuta legittima la valutazione della monografia accettata per la pubblicazione, poiché la previsione della lex specialis amplia la platea delle produzioni valutabili includendo i testi accettati da un editore per la successiva pubblicazione. Le ulteriori contestazioni sui punteggi, sulla pertinenza delle pubblicazioni e sulla valutazione complessiva della produzione scientifica sono state considerate espressione di una diversa opinione sul merito tecnico, non supportata dalla prova di errori macroscopici, illogicità manifeste o travisamenti. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 8, Regolamento di Ateneo approvato con D.R. n. 770/2023

    È fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso SSD e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario

    La causa di incompatibilità richiede l’identità, non la mera somiglianza o affinità, sia del settore scientifico-disciplinare sia della tipologia di procedura selettiva; la disposizione è di stretta interpretazione.

  • art. 5, comma 3, Regolamento di Ateneo approvato con D.R. n. 770/2023

    Per le procedure di reclutamento dei RTT, la proposta del Dipartimento deve contenere, tra l’altro, l’indicazione se la procedura da attivare è aperta o è soggetta ad una delle riserve di partecipazione di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 2 del presente Regolamento

    La distinzione regolamentare tra procedure aperte e procedure riservate dimostra che esse costituiscono tipologie diverse di procedura selettiva ai fini dell’incompatibilità dei commissari.

  • art. 24, comma 3, l. 240/2010

    Costituisce la base legislativa della procedura di reclutamento del ricercatore a tempo determinato in tenure track oggetto del giudizio.

  • art. 14, comma 6-decies, d.l. 36/2022, convertito con modificazioni dalla l. 79/2022

    È richiamato quale disposizione modificativa della disciplina legislativa applicabile al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track.

  • art. 14, comma 6-septiesdecies, d.l. 36/2022, convertito con modificazioni dalla l. 79/2022

    È richiamato quale base normativa della procedura riservata precedentemente svolta dal commissario; la diversità della procedura riservata rispetto a quella aperta esclude l’incompatibilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento all’obbligo di motivazione, ma il TAR ha ritenuto sufficientemente motivati i giudizi della commissione mediante la ricognizione dei titoli e delle pubblicazioni, l’applicazione dei criteri e i giudizi esplicativi associati ai punteggi.

  • artt. 45 e 46 d.P.R. 445/2000

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione all’autocertificazione dei titoli; il TAR ha ritenuto valutabili i titoli dichiarati nel curriculum vitae richiesto dalla lex specialis.

  • art. 13, comma 2, del Regolamento per la chiamata dei Professori di I e II fascia e dei RTT presso Sapienza Università di Roma

    È richiamato in relazione al seminario svolto nell’ambito della procedura, senza che la decisione ravvisi specifiche illegittimità riferibili a tale atto.

Massime di principio

  • Le cause di incompatibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici, in quanto limitative dell’esercizio di una funzione, sono soggette a interpretazione restrittiva e possono operare solo quando ricorrono tutti i presupposti tassativamente previsti dalla disposizione applicabile; non è sufficiente che le procedure siano soltanto simili o affini.
  • Ai fini del divieto di partecipazione a più commissioni, una procedura selettiva aperta e una procedura selettiva riservata costituiscono tipologie diverse quando la disciplina regolamentare dell’amministrazione le distingue espressamente come differenti modalità di reclutamento.
  • Nelle selezioni universitarie, le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo non può sostituire ad esse una propria valutazione, salvo che siano dimostrati errori di fatto, travisamenti, manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o palese inattendibilità.
  • La motivazione della valutazione comparativa non deve necessariamente consistere in un confronto analitico e punto per punto tra tutti i candidati, ma deve contenere un minimo argomentativo idoneo a rendere comprensibili i punteggi attribuiti e l’iter logico seguito dalla commissione.
  • Quando la lex specialis richiede la presentazione del curriculum vitae, i titoli dichiarati nel curriculum possono essere presi in considerazione dalla commissione; non è illegittima la valutazione di tali titoli se il candidato non dimostra che siano stati valutati elementi mai dichiarati.
  • Una lex specialis che consente di valutare i testi accettati per la pubblicazione amplia il novero delle produzioni scientifiche valutabili oltre quelle già pubblicate; è sufficiente che il testo sia stato accettato da un editore per la successiva pubblicazione, secondo quanto previsto dalla disciplina della procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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