Sentenza del 18/02/2016 n. 1501 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - IVA - Rimborso credito - Disapplicazione della disciplina delle società non operative - Istanza di interpello ex art. 37bis comma 8 d.P.R. 600/1973 - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta preclusa. In assenza della preventiva istanza di interpello, il contribuente non può chiedere per la prima volta in sede contenziosa la disapplicazione della disciplina sulle società non operative. La procedura di interpello è stata considerata il percorso necessario per far valere le circostanze che giustificano la disapplicazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di un credito IVA e la possibilità di disapplicare la disciplina delle società non operative o "società di comodo". Il contribuente contestava l'applicazione di tale normativa, ma non aveva previamente presentato l'istanza di interpello prevista dall'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 600/1973 al direttore regionale delle entrate competente, con la descrizione dell'operazione e l'indicazione delle disposizioni di cui chiedeva la disapplicazione.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973
La norma prevede una procedura di interpello preventivo per chiedere la disapplicazione di disposizioni antielusive, tra cui la disciplina delle società non operative. La mancata presentazione dell'istanza impedisce di far valere successivamente la disapplicazione direttamente in giudizio.
Disciplina delle società non operative o società di comodo
La disciplina può incidere sul riconoscimento o sul rimborso del credito IVA. La sua disapplicazione richiede il ricorso alla procedura amministrativa prevista dalla legge, quando il contribuente ritenga che ricorrano situazioni oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi o dei proventi presunti.
Massime di principio
- Quando una norma prevede uno specifico interpello preventivo per ottenere una deroga o la disapplicazione di una disciplina antielusiva, il contribuente deve attivare tale procedura nei tempi e nelle forme previste.
- La mancata presentazione dell'interpello può comportare la preclusione della possibilità di contestare per la prima volta in giudizio l'applicabilità della disciplina.
- L'istanza deve descrivere in modo completo i fatti, l'operazione e le ragioni per cui si chiede la disapplicazione, indicando espressamente le disposizioni interessate.
- Prima di chiedere un rimborso fiscale o presentare un ricorso, è opportuno verificare se la legge subordina il beneficio a un adempimento preventivo, come un interpello, una comunicazione o un'autorizzazione.
- La regola va applicata verificando la disciplina vigente al momento dei fatti, poiché norme successive possono aver modificato natura, effetti o obbligatorietà dell'interpello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 feb 2016Sentenza del 18/02/2016 n. 103 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 18 feb 2016Sentenza del 18/02/2016 n. 104 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 18 feb 2016Sentenza del 18/02/2016 n. 857 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 18 feb 2016Sentenza del 18/02/2016 n. 859 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 18 feb 2016Sentenza del 18/02/2016 n. 864 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 18 feb 2016Sentenza del 18/02/2016 n. 866 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →