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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4839 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso integrale dell'ICI versata per gli anni 1994-1998, sostenendo che i terreni situati nella zona turistica esclusiva non fossero edificabili a causa dei vincoli paesaggistici regionali. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto un rimborso pari al 70% dell'imposta, riducendo equitativamente il valore imponibile delle aree. Il Comune ha contestato tale decisione, deducendo, tra l'altro, che il giudice d'appello avesse rideterminato d'ufficio il valore dei terreni senza una specifica domanda della contribuente e senza considerare che il valore imponibile era stato dichiarato dalla stessa contribuente e mai rettificato. La società, con ricorso incidentale, ha sostenuto che l'area non potesse essere considerata edificabile in assenza degli strumenti urbanistici attuativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune limitatamente al sesto motivo, ritenendo illegittima la rideterminazione equitativa del valore dell'area e il conseguente rimborso del 70% dell'ICI. Ha rilevato che il valore imponibile era stato spontaneamente dichiarato nel 1994 e che tale dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi, in assenza di una nuova dichiarazione, senza che rilevi il fatto che fosse stata presentata da altra società appartenente allo stesso gruppo. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini della qualificazione dell'area come edificabile, la previsione edificatoria contenuta nello strumento urbanistico generale, anche se mancavano strumenti attuativi, precisando tuttavia che il grado concreto di edificabilità e gli oneri di urbanizzazione possono incidere sulla determinazione del valore venale. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della società. Il ricorso incidentale è stato rigettato e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4

    La dichiarazione ICI ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervenga una nuova dichiarazione.

    La dichiarazione del valore imponibile vincola il contribuente anche per le annualità successive, finché non venga presentata una dichiarazione rettificativa o integrativa. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che la dichiarazione originaria fosse stata presentata da una società diversa ma appartenente allo stesso gruppo.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    Il valore delle aree edificabili ai fini ICI deve essere determinato in base al valore venale in comune commercio, considerando le caratteristiche concrete dell'area e le sue effettive potenzialità edificatorie, non mediante una riduzione equitativa priva di adeguata base normativa.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1

    La qualificazione dell'area come edificabile rileva ai fini dell'assoggettamento all'ICI.

  • L.R. Sardegna n. 45 del 1989, art. 28

    Gli accordi di programma sono stati considerati strumenti attuativi della pianificazione urbanistica territoriale e non hanno escluso la rilevanza della dichiarazione del valore imponibile già presentata dalla contribuente.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    L'edificabilità di un'area è desumibile dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione o in assenza degli strumenti urbanistici attuativi.

    Ai fini fiscali, la qualificazione urbanistica generale è sufficiente per considerare edificabile un'area. La mancanza di piani particolareggiati o di lottizzazione non esclude l'edificabilità, ma può incidere sul valore venale concreto, tenendo conto della maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie e degli oneri di urbanizzazione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e non può attribuire un rimborso fondato su una diversa pretesa, come la rideterminazione del valore dell'area, se tale domanda non è stata specificamente formulata.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • La qualificazione di un terreno come edificabile ai fini tributari può derivare dalla previsione edificatoria dello strumento urbanistico generale, anche se mancano piani attuativi o l'approvazione regionale definitiva.
  • L'assenza di strumenti attuativi non elimina necessariamente l'imponibilità come area edificabile, ma può ridurre il valore venale in ragione della minore immediatezza della capacità edificatoria e dei maggiori costi di urbanizzazione.
  • Il valore dichiarato dal contribuente ai fini ICI continua a produrre effetti per gli anni successivi, salvo che venga presentata una dichiarazione successiva, rettificativa o integrativa.
  • Il giudice tributario non può riconoscere d'ufficio un rimborso basato su una riduzione equitativa del valore se il contribuente aveva chiesto soltanto di escludere l'edificabilità dell'area.
  • La determinazione del valore imponibile deve essere collegata ai criteri legali del valore venale e agli elementi concreti dell'area, non a una percentuale stabilita discrezionalmente.
  • Vincoli paesaggistici, difficoltà attuative e oneri di urbanizzazione possono incidere sulla quantificazione del valore dell'area, ma non comportano automaticamente l'inesistenza della sua natura edificabile.

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