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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01877/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Bologna a favore di un soggetto che si affermava creditore sulla base di una scrittura privata del 5 dicembre 2002, qualificata come ricognitiva/promessa di pagamento. La destinataria del monitorio propose opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il primo decreto, deducendo inizialmente l'inesistenza della notificazione e, una volta prodotta l'originale della scrittura, disconoscendo la propria firma e contestando in fatto la causale del credito, sostenendo che l'acquisto di un immobile era avvenuto con mezzi propri e con finanziamento bancario, non con denaro del creditore. Successivamente il creditore ottenne un secondo decreto ingiuntivo sulla medesima scrittura e anche questo fu opposto; i due giudizi vennero riuniti. In primo grado il Tribunale ritenne tardive e quindi precluse, anche nel secondo giudizio, le allegazioni volte a contestare la causale del credito, rigettando l'opposizione; la Corte d'appello confermò. Con il ricorso per cassazione la debitrice dedusse: omessa pronuncia su specifici motivi di appello; violazione del principio di non contestazione e delle regole sulle preclusioni assertive e probatorie; errata declaratoria di decadenza rispetto a fatti che si assumevano pacifici o comunque non tempestivamente conoscibili; violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; e soprattutto erronea estensione al secondo giudizio delle preclusioni maturate nel primo, nonostante il primo giudizio si fosse chiuso con una pronuncia di inefficacia del decreto ex art. 188 disp. att. c.p.c. senza decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il quinto motivo, ha assorbito i restanti e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese. La ratio dell'accoglimento è che il principio secondo cui le decadenze maturate in un giudizio non possono essere aggirate mediante la proposizione di un secondo giudizio identico e riunito non era applicabile nel caso concreto, poiché il primo giudizio di opposizione era stato sostanzialmente definito con una pronuncia di non liquet, dopo la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, senza una vera trattazione e decisione di merito; pertanto non si potevano trasfondere nel secondo giudizio preclusioni maturate nel primo, che di fatto era stato trattato come inesistente. La Corte ha quindi rimesso al giudice di rinvio il riesame dell'opposizione sulla base delle allegazioni e prove non più ritenute precluse.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    norma richiamata per l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla parte destinataria del monitorio; la Corte la considera come introduzione di un ordinario giudizio sulla domanda del creditore in prosecuzione del procedimento monitorio.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. aveva condotto alla declaratoria di inefficacia del primo decreto ingiuntivo; tale esito ha inciso decisivamente sulla possibilità di applicare le preclusioni del primo giudizio al secondo.

  • art. 645 c.p.c.

    l'opposizione a decreto ingiuntivo non è qualificata come actio nullitatis ma come fase ulteriore del procedimento monitorio, con giudizio sul merito della domanda del creditore.

  • art. 653 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che il decreto ingiuntivo sopravvive solo in caso di rigetto integrale dell'opposizione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo, in quanto l'atto di appello non era stato adeguatamente prodotto e reperibile agli atti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per affermare la necessità del deposito dell'atto processuale cui si riferisce il motivo, al fine di consentire il controllo sul fatto processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dai motivi di ricorso per omessa pronuncia ed extrapetizione; la Corte non accoglie tali censure se non nei limiti dell'erronea gestione delle preclusioni, affrontata sul quinto motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalle doglianze sulla valutazione delle prove e sulla pretesa considerazione di fatti pacifici; le censure sono poi assorbite o rimesse al rinvio.

  • artt. 163, 167 e 184 c.p.c.

    richiamati per contestare il regime delle preclusioni assertive e probatorie applicato dai giudici di merito.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    invocati per sostenere che la rigida applicazione delle preclusioni avrebbe leso il diritto di difesa, il contraddittorio e la ragionevole durata del processo.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo insieme all'art. 115 c.p.c. per affermare che il giudice deve decidere iuxta alligata et probata.

Massime di principio

  • Le decadenze processuali maturate in un giudizio non possono essere usate per neutralizzare la difesa della parte avversaria in un secondo giudizio identico solo quando il primo giudizio sia stato effettivamente trattato e definito; se il primo procedimento è rimasto privo di una reale decisione di merito, non è corretto estendere automaticamente al secondo le preclusioni del primo.
  • Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente è formalmente attrice ma sostanzialmente convenuta; tuttavia la disciplina delle preclusioni non può essere applicata in modo da comprimere irragionevolmente il diritto di difesa quando la parte non abbia potuto conoscere tempestivamente il contenuto completo del credito azionato.
  • L'onere di allegazione e prova deve essere coordinato con la concreta conoscibilità della pretesa monitoria: quando il decreto ingiuntivo è aspecifico e il documento fondante è conosciuto solo successivamente, non è automaticamente configurabile una decadenza immediata sulle contestazioni di merito.
  • L'estensione delle preclusioni da una causa riunita ad un'altra richiede che la prima causa sia stata realmente coltivata e definita; non è coerente trasfondere nel secondo giudizio gli effetti preclusivi di un procedimento che, per effetto di una pronuncia di inefficacia del decreto, non ha avuto un vero approdo di merito.
  • In sede di ricorso per cassazione, la denuncia di omessa pronuncia o di altri errores in procedendo richiede la puntuale indicazione e il deposito dell'atto processuale rilevante, poiché la Corte, pur potendo esaminare il fatto processuale, deve essere posta in condizione di verificare il vizio sulla base degli atti ritualmente prodotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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