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Ordinanza

Ordinanza n. 2681/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - della nota prot. 35508 del 17.11.2022 a firma del dirigente generale presso l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ufficio IV con la quale la ricorrente è stata esclusa dalla procedura straordinaria per titoli ed esami bandita con d.d. n. 1081 del 06.05.2022 per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A027 (matematica e fisica); - del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 del MIUR nella parte in cui, l'art. 3 del bando fosse interpretato nel senso di escludere la partecipazione alla classe A027 per i laureati in ingegneria; - della tabella “A” allegata al d.p.r. n. 19/2016 nella parte in cui non annovera la laurea in ingegneria fra i titoli di accesso alla classe A027; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202307212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo nella classe di concorso A027, nonché disposizioni del bando e della tabella dei titoli di accesso nella parte ritenuta ostativa alla partecipazione dei laureati in ingegneria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota con cui l’amministrazione scolastica l’ha esclusa dalla procedura straordinaria bandita per l’immissione in ruolo di docenti della scuola secondaria, classe di concorso A027 (matematica e fisica). Ha inoltre contestato il bando e la tabella A allegata al d.P.R. n. 19/2016, nella parte in cui non avrebbero consentito l’accesso alla classe di concorso ai laureati in ingegneria. Il Collegio non ha esaminato i motivi di merito, rilevando d’ufficio tre possibili questioni processuali: l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria di merito, pubblicata dopo la proposizione del ricorso; l’inammissibilità dell’atto introduttivo per omessa o non comprovata notifica ad almeno un controinteressato indicato; l’irricevibilità per tardività del deposito del ricorso giurisdizionale conseguente alla trasposizione di un ricorso straordinario, non risultando depositata l’istanza di trasposizione notificata dall’amministrazione in sede di opposizione.

La decisione

Il TAR ha rilevato d’ufficio i possibili profili di improcedibilità, inammissibilità e irricevibilità sopra indicati e, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ne ha dato avviso alle parti. Ha assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per il deposito di memorie sulle questioni di rito, riservando ogni decisione e rinviando la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 3 giugno 2026. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento degli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dell’attività istruttoria o degli accertamenti disposti dal giudice.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    assegna alle stesse il termine di trenta giorni ... per il deposito di memorie

    Impone al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono fondare la decisione e di consentire il deposito di memorie.

  • art. 48 c.p.a.

    deposito del ricorso in sede giurisdizionale

    Rilevante ai fini della verifica della tempestività del deposito del ricorso giurisdizionale successivo all’opposizione a un ricorso straordinario.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    istanza di trasposizione del ricorso straordinario

    Rilevante per verificare l’avvenuta trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e la decorrenza del termine per il deposito.

Massime di principio

  • Prima di definire il giudizio nel merito, il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio questioni processuali potenzialmente ostative alla decisione e deve sottoporle al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La mancata impugnazione della graduatoria di merito sopravvenuta, quando essa costituisca l’atto conclusivo o lesivo della procedura selettiva, può determinare l’improcedibilità del ricorso originariamente proposto contro l’esclusione.
  • La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, ove necessario e non comprovata in atti, può determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • In caso di trasposizione di un ricorso straordinario in sede giurisdizionale, la tempestività del deposito deve essere verificata alla luce degli adempimenti previsti dall’art. 48 c.p.a. e dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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