Cassazione Civile, Ordinanza n. 12488/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un giudice di pace che, avendo svolto le funzioni dal 5.9.2002 al 7.6.2012 fino alla cessazione per limiti di età, chiedeva il riconoscimento di un trattamento equiparabile a quello dei dipendenti pubblici che svolgono funzioni analoghe, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., oltre alla regolarizzazione contributiva e assicurativa; in subordine, chiedeva il risarcimento del danno da abusivo ricorso ai contratti a termine e il risarcimento per mancata fruizione delle ferie. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo il danno 'comunitario' per la reiterazione abusiva dei contratti a termine e il danno per ferie non godute nei limiti della prescrizione. Il Ministero ricorre in cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che il petitum sostanziale riguarderebbe l'accertamento di un rapporto di impiego pubblico di fatto, devoluto al giudice amministrativo; 2) violazione della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 2697 c.c., contestando il riconoscimento della qualità di 'lavoratore' in senso eurounitario e quindi del danno da abuso del termine; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., contestando la condanna per ferie non godute per mancata prova dei giorni di ferie non fruiti e dell'attività lavorativa svolta nei periodi feriali.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la domanda va qualificata, secondo il petitum sostanziale, come domanda di riconoscimento della qualità di 'lavoratore' ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico/normativo, non come accertamento di un rapporto di impiego pubblico di fatto. Ritiene infondato anche il secondo motivo, aderendo all'orientamento già espresso dalla Corte e alla nozione autonoma eurounitaria di 'lavoratore', applicabile ai magistrati onorari quando prestino attività per un certo periodo, sotto la direzione altrui, non puramente marginale o accessoria, in cambio di retribuzione, con conseguente applicabilità della tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine. Dichiara inammissibile il terzo motivo perché il Ministero non dimostra di avere dedotto in appello la specifica eccezione relativa alla carenza di allegazione e prova dei giorni di ferie non goduti e dell'attività lavorativa svolta durante i periodi feriali, con conseguente formazione del giudicato interno. La Corte condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
Il richiamo a questa norma è stato considerato dalla Corte come indice del fatto che la domanda mirava al riconoscimento di un trattamento economico e normativo parametrato al rapporto di lavoro, ma non all'accertamento di un impiego pubblico di fatto.
direttiva 1999/70/CE
La Corte la richiama come base della tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, applicabile anche alla posizione del magistrato onorario qualificato come lavoratore in senso eurounitario.
art. 2697 c.c.
La norma è richiamata in relazione al riparto dell'onere della prova; il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché la censura sulla prova delle ferie non godute non risulta tempestivamente proposta in appello, sicché si è formato giudicato interno.
art. 267 TFUE
È richiamato con riferimento al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, che la Corte rigetta richiamando la propria giurisprudenza e la sentenza della CGUE nel caso C-658/18.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: se la domanda è diretta al riconoscimento della qualità di lavoratore secondo il diritto dell'Unione e del relativo trattamento, la controversia appartiene al giudice ordinario anche se il parametro di confronto è quello del trattamento spettante ai magistrati togati o ai dipendenti pubblici.
- La nozione di 'lavoratore' rilevante ai fini della direttiva 1999/70/CE ha portata autonoma eurounitaria e può ricomprendere anche chi svolga funzioni onorarie, quando presti per un certo periodo attività effettive, sotto la direzione altrui, non marginali o accessorie e dietro corrispettivo.
- In tema di abuso del contratto a termine, il riconoscimento della qualità di lavoratore in senso eurounitario costituisce il presupposto per l'applicazione della tutela sanzionatoria contro la reiterazione illegittima dei rapporti a termine.
- La censura per violazione dell'onere della prova è inammissibile se la questione non risulta specificamente devoluta nei gradi di merito, con formazione del giudicato interno sulla statuizione non contestata tempestivamente.
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