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Sentenza

Sentenza n. 840/2026 - Lecce, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale dell'autorizzazione alla variazione della sede e della configurazione dell'unità produttiva finanziata, con spostamento da un impianto fisso a un impianto mobile di recupero rifiuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto agevolazioni pubbliche per la realizzazione di un impianto fisso di recupero rifiuti. A seguito dell'impugnazione, da parte di Comuni limitrofi, degli atti autorizzativi dell'impianto, aveva chiesto al Ministero, ai sensi dell'art. 12 del d.m. 30 ottobre 2019, di modificare la localizzazione e la configurazione dell'investimento, proponendo un impianto mobile. Invitalia aveva richiesto una relazione tecnica asseverata, poi prodotta dalla società. Il Ministero aveva tuttavia rigettato l'istanza, ritenendo tecnicamente non plausibile la gestione di campagne operative complesse mediante un unico mezzo mobile e non sussistenti i requisiti di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. La ricorrente ha dedotto, in via principale, violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erronea presupposizione, illogicità, carenza istruttoria, irragionevolezza e violazione del d.m. 30 ottobre 2019, contestando sia il richiamo a una nota di Invitalia non conosciuta né allegata al diniego, sia la valutazione tecnica negativa sulla fattibilità della modifica progettuale. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Nei motivi aggiunti, proposti dopo l'acquisizione della nota di Invitalia e della relazione tecnica, ha ulteriormente contestato nel merito le valutazioni tecniche e reiterato la censura relativa all'omesso preavviso di rigetto. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di finanziamento, e Invitalia ha eccepito anche la tardività dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia non riguardasse una vicenda meramente esecutiva successiva alla concessione del contributo, ma una richiesta di modifica delle condizioni originarie dell'agevolazione, diretta a stimolare il riesercizio della funzione amministrativa esercitata in sede di ammissione al beneficio. Ha quindi affermato la giurisdizione amministrativa. Nel merito ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. La richiesta di integrazioni documentali formulata da Invitalia non poteva valere come preavviso di rigetto, poiché aveva natura meramente istruttoria e non indicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La violazione non era superabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché la decisione implicava valutazioni non vincolate e di discrezionalità tecnica sulla concreta fattibilità e funzionalità della modifica progettuale. Il contraddittorio procedimentale avrebbe consentito alla società di interloquire su tali profili e il Ministero, titolare della funzione, non risultava essersi effettivamente pronunciato nel corso del procedimento. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi concernenti il merito tecnico del diniego e l'eccezione di tardività dei motivi aggiunti, limitatamente ai profili non necessari alla decisione. Il diniego ministeriale è stato annullato, con salvezza del potere-dovere dell'amministrazione di riesaminare l'istanza nel rispetto della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 d.m. 30 ottobre 2019

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di variazione della localizzazione dell'attività finanziata.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato dedotto il relativo obbligo di motivazione, ma la censura è stata assorbita dopo l'accoglimento del motivo relativo all'art. 10-bis.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La risposta negativa a un'istanza del privato deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, così da attivare il contraddittorio procedimentale; una semplice richiesta di integrazioni documentali, priva dell'indicazione delle ragioni ostative, non equivale a preavviso di rigetto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione dell'art. 10-bis non è stata ritenuta dequotabile quando il provvedimento dipende da valutazioni non vincolate e connotate da discrezionalità tecnica, sulle quali il contraddittorio avrebbe potuto incidere.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • La controversia relativa al diniego di una modifica delle condizioni originarie di un'agevolazione pubblica appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la richiesta impone una rivalutazione delle condizioni del rapporto concessorio e il riesercizio della funzione amministrativa, anziché il mero accertamento di un inadempimento del beneficiario nella fase esecutiva.
  • Nel procedimento amministrativo avviato su istanza del privato, il provvedimento negativo deve essere preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 quando l'amministrazione intenda fondare il diniego su ragioni ostative non previamente portate a conoscenza dell'interessato.
  • La richiesta di integrazione documentale ha natura istruttoria e non può essere qualificata come preavviso di rigetto se non espone in modo chiaro i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non è superabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando la decisione dipende da valutazioni discrezionali tecniche sulla fattibilità o funzionalità della proposta, poiché il contraddittorio procedimentale può incidere sull'esito della valutazione.
  • L'annullamento del diniego per omesso preavviso di rigetto non comporta l'accoglimento sostanziale dell'istanza, ma impone all'amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto del contraddittorio e dei vincoli conformativi derivanti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiRiparto di giurisdizione

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